Società a ristretta base familiare: onere della prova sui conti dei soci (Cass. civ. Sez. V n. 12790 del 13.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento dell’imposta sui redditi, l’art. 32 d.P.R. n. 600/1973 consente all’Amministrazione di utilizzare le risultanze dei conti correnti intestati ai soci di una società a ristretta base familiare, imputando alla società le operazioni ivi riscontrate. Il rapporto di stretta contiguità familiare tra i partecipanti integra un elemento indiziario che, per la sostanziale sovrapposizione degli interessi personali e societari, assume consistenza di prova presuntiva sulla riferibilità delle somme alla compagine. Ne deriva che incombe sulla società contribuente, e non sull’Ufficio, l’onere di provare che i conti dei soci sono estranei all’attività sociale. Non viola il divieto di doppia presunzione l’onere del contribuente di giustificare provenienza e destinazione degli importi movimentati.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava a una società per azioni, per l’anno 2010, un avviso di accertamento con cui contestava l’omessa effettuazione di ritenute d’imposta, per aver la società omesso di dichiarare utili distribuiti ai soci. L’accertamento muoveva da indagini finanziarie svolte ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973, dalle quali emergevano movimenti su conti correnti intestati ai soci, ritenuti non giustificati e riferibili a utili extracontabili.
La società impugnava l’atto davanti alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, che accoglieva il ricorso, disconoscendo l’immediata riferibilità dei movimenti a maggior reddito societario distribuito. La Commissione tributaria regionale della Campania confermava la decisione, ribadendo l’infondatezza della presunzione. Il giudizio di appello era stato interrotto per il fallimento della società e poi riassunto. L’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Il motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 32, primo comma, n. 2, d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR invertito l’onere della prova in materia di accertamento sui movimenti bancari di una società a ristretta base partecipativa. La Corte ritiene il motivo fondato.
Il Collegio ricorda che gli Uffici finanziari possono richiedere copia dei conti intrattenuti con il contribuente e che, secondo la consolidata interpretazione giurisprudenziale (Cass. n. 26173 del 2011), la disciplina non prevede limitazioni all’attività di indagine. L’accesso ai conti formalmente intestati a terzi e le verifiche volte a provare per presunzioni la riferibilità delle somme alla società possono essere giustificati da elementi sintomatici, tra cui il rapporto di stretta contiguità familiare. Incombe in ogni caso sulla società contribuente la prova che le somme rinvenute sui conti dei soci non siano ad essa riferibili.
Solo quando il titolare del conto sia formalmente terzo, non legato in alcun modo apparente alla società, l’Amministrazione deve provare che tale terzietà è solo apparente, fungendo il soggetto da mera testa di legno. Nelle società a ristretta base familiare, invece, la relazione di parentela è idonea a far presumere la sostanziale sovrapposizione degli interessi personali e societari, restando salva per la società la prova contraria (Cass. n. 18704 del 2022).
La Corte esclude che sia pertinente il richiamo al divieto di doppia presunzione. Secondo Cass. n. 15003 del 2017, il principio praesumptum de praesumpto non admittitur è in realtà inesistente e comunque atterrebbe alla correlazione tra presunzioni semplici, non tra presunzione semplice e presunzione legale. Il motivo è quindi accolto: la CTR non poteva addossare all’Agenzia la prova dell’utilizzo societario dei conti, spettando alla società dimostrarne l’estraneità. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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