Accertamenti bancari dei professionisti: imponibili anche i versamenti (Cass. civ. Sez. V n. 4239 del 18.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la presunzione legale relativa posta dall’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 resta invariata, per il professionista e il lavoratore autonomo, con riferimento ai versamenti effettuati sul conto corrente. A seguito della Corte costituzionale n. 228 del 2014 è venuta meno la sola equiparazione logica tra attività imprenditoriale e attività professionale in relazione ai prelevamenti. Ne deriva che il professionista è onerato di provare in modo analitico l’estraneità dei versamenti ai fatti imponibili. La modifica normativa introdotta dalla legge n. 311 del 2004 non pone problemi di retroattività per gli accertamenti relativi a annualità successive. È affetta da nullità, per omessa pronuncia, la decisione d’appello che annulli integralmente gli atti impositivi senza esaminare la pretesa di maggior valore fondata su riscontri documentali e presunzioni.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate, all’esito del controllo della posizione fiscale di uno studio legale associato, notificava avvisi di accertamento per Iva, Irap e Irpef, fondati su accertamenti bancari relativi ai versamenti rinvenuti sui conti correnti e su prestazioni professionali ritenute non dichiarate. I contribuenti avevano sostenuto di avere reso tali prestazioni a titolo di favore o amicizia.

La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva solo parzialmente il ricorso cumulativo, escludendo i versamenti di importo inferiore a una soglia predeterminata. In appello la Commissione Tributaria Regionale, richiamando la Corte costituzionale n. 228 del 2014, riteneva inutilizzabili gli accertamenti bancari verso i liberi professionisti anche quanto ai versamenti e annullava integralmente gli atti impositivi. L’Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, per avere la CTR esteso l’inutilizzabilità degli accertamenti bancari anche ai versamenti. La Corte rileva che la sentenza costituzionale ha inciso soltanto sui prelevamenti, eliminando l’equiparazione tra attività imprenditoriale e professionale, ma lasciando ferma la presunzione legale quanto ai versamenti.

Il Collegio richiama la propria giurisprudenza, Cass. Sez. V n. 22931 del 2018, confermata da Cass. Sez. VI-V n. 7951 del 2018: il professionista o lavoratore autonomo è onerato di provare in modo analitico l’estraneità dei movimenti ai fatti imponibili. Il ragionamento della CTR è quindi errato nel punto in cui estende ai versamenti l’effetto della pronuncia del Giudice delle leggi.

La Corte respinge anche l’argomento della irretroattività della norma modificata: la modifica è intervenuta con la legge n. 311 del 2004, mentre l’accertamento controverso riguarda l’anno 2013, sicché il problema non si pone. Il primo motivo è pertanto fondato e va accolto.

Il secondo motivo censura la nullità della decisione per violazione dell’art. 111, comma sesto, Cost. e dell’art. 132, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., avendo la CTR annullato gli atti impositivi senza pronunciarsi sulla pretesa di maggior valore, fondata su questionari inviati ai clienti e su stima presuntiva del reddito. La Corte rileva che la contestazione era stata ritenuta legittima dalla CTP e che il giudice d’appello non ha affatto deciso sul punto.

L’omessa pronuncia sussiste, e anche il secondo motivo è accolto. Il ricorso è quindi integralmente accolto: la decisione impugnata è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, perché proceda a nuovo giudizio nel rispetto dei principi esposti e regoli le spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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