L’omessa produzione degli estratti conto impedisce la prova dell’indebito oggettivo (Cass. civ. Sez. 1 n. 5613 del 12.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di azione di ripetizione di indebito oggettivo promossa dal correntista nei confronti della banca, grava sull’attore l’onere di provare l’inesistenza del credito azionato e l’erroneità dei pagamenti. Tale prova non può essere fornita in mancanza della produzione dell’intera serie degli estratti conto relativi al rapporto, dovendosi escludere l’attendibilità di una ricostruzione del saldo che si fondi su una documentazione incompleta nelle sue parti iniziali e intermedie. I conti scalari non suppliscono alla carenza degli estratti quando l’alta movimentazione del conto non consente di ridurre la ricostruzione a singoli periodi. La valutazione delle risultanze probatorie e la scelta dei mezzi istruttori idonei a dimostrare l’indebito sono rimesse al giudice di merito e non sono sindacabili in sede di legittimità se la motivazione non è incomprensibile.

Il Fatto

Una società correntista ha convenuto in giudizio la banca, chiedendo l’accertamento del saldo debitore e la ripetizione delle somme asseritamente indebite, per illegittima applicazione di interessi ultralegali, anatocistici e usurari. Il Tribunale di Pescara ha rigettato la domanda e la Corte d’Appello di L’Aquila ha confermato la decisione, ritenendo che la correntista non avesse assolto l’onere probatorio, mancando la produzione della serie continuativa degli estratti conto relativi ai due rapporti. La società ha proposto ricorso per cassazione, cui la banca ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale, dichiarando assorbito il ricorso incidentale condizionato. Il primo motivo, con cui si deduceva il vizio di motivazione, è stato ritenuto infondato: il sindacato di legittimità sul vizio di motivazione è limitato ai casi di assoluta incomprensibilità del percorso logico; nella specie, la Corte d’Appello aveva chiaramente spiegato che la mancanza degli estratti conto iniziali e intermedi rendeva inattendibile la ricostruzione dei saldi. I motivi dal secondo al quinto sono stati dichiarati inammissibili.

In particolare, i motivi che denunciavano la violazione di legge non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, incentrata sulla carenza di elementi probatori; i motivi che investivano, invece, la valutazione delle prove e la scelta di ritenerle insufficienti sono stati reputati incensurabili in sede di legittimità. La Corte ha inoltre escluso la rilevanza dei conti scalari come mezzo suppletivo di prova, nonché la praticabilità di una riduzione dell’accertamento a singoli periodi, data l’alta movimentazione dei conti.

Quanto al terzo motivo, riferito al conto chiuso e oggetto di doppia conforme, la censura di omesso esame di un fatto decisivo è stata dichiarata inammissibile. La Corte ha infine condannato il ricorrente principale alla rifusione delle spese e dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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