Irrevocabilità dell’opzione per la rivalutazione dei terreni anche in caso di pagamento rateale (Cass. civ. Sez. 5 n. 5614 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di plusvalenze, con riferimento alla rideterminazione del valore di un terreno edificabile o con destinazione agricola, la libera scelta del contribuente di avvalersi del regime agevolato e di versare l’imposta sostitutiva ex art. 7 l. n. 448/2001 non è revocabile. Ne consegue che, in caso di pagamento rateale, restano dovuti i successivi versamenti, non potendo il contribuente invocare il principio dell’emendabilità della dichiarazione in relazione a specifiche manifestazioni di volontà negoziale. La facoltà di optare per il regime agevolativo si consuma con l’esercizio della scelta in dichiarazione, la quale vincola il contribuente senza riconoscergli alcun diritto di ripensamento, ancorché il versamento sia stato solo parzialmente eseguito.
Il Fatto
Il contribuente era destinatario di una cartella di pagamento emessa ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 per il mancato versamento della seconda e terza rata dell’imposta sostitutiva dovuta in relazione a un’operazione di rivalutazione di terreni ai sensi dell’art. 2 d.l. n. 282/2002. L’imposta era stata indicata nella dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2008.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso del contribuente e la Commissione Tributaria Regionale, nel confermare la decisione, riteneva che, essendo facoltativa la rivalutazione, facoltativo restasse anche il versamento delle rate successive alla prima. L’Agenzia delle entrate proponeva quindi ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, censurando la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 7 l. n. 448/2001, 2, comma 2, d.l. n. 282/2002, 1324 e 1334 cod. civ. Il Collegio ha richiamato il principio, già affermato in precedenti decisioni, secondo cui la scelta di rideterminare il valore del bene è irrevocabile e, in caso di pagamento rateale, i versamenti successivi restano dovuti.
La Corte ha chiarito che l’espressione “può” contenuta nell’art. 7 cit. introduce sì una facoltà in favore del contribuente, ma non legittima la revocabilità dell’opzione esercitata. Il contribuente ha la facoltà di optare per il regime agevolativo; una volta effettuata la libera scelta in dichiarazione, però, si vincola e non gode di alcun diritto di ripensamento, non essendo tale facoltà prevista dalla norma.
La sentenza impugnata è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, per l’esame delle questioni rimaste assorbite e per la regolazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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