Omessa pronuncia in appello e decisione nel merito della Cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 4690 del 22.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Verificata l’omessa pronuncia del giudice di appello su un motivo di gravame, la Corte di cassazione può omettere la cassazione con rinvio e decidere la causa nel merito, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., letto in senso costituzionalmente orientato alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111, secondo comma, Cost., allorché la questione di diritto posta con quel motivo risulti infondata e non richieda ulteriori accertamenti di fatto, così da confermare il dispositivo della sentenza impugnata. L’interventore adesivo dipendente risente degli effetti del giudicato formatosi tra le parti principali, poiché partecipa al giudizio per l’interesse riflesso che la sconfitta della parte adiuvata riverbererebbe nella sua sfera giuridica; una volta divenuta definitiva la pronuncia favorevole alla parte adiuvata, egli può giovarsene e far valere l’interesse al rimborso di quanto versato.
Il Fatto
I contribuenti avevano partecipato, con intervento adesivo dipendente, al giudizio promosso dal venditore di un immobile avverso un avviso di rettifica e liquidazione per imposta di registro. Quel giudizio si era concluso, con sentenza passata in giudicato, con l’annullamento dell’atto impositivo. Nelle more, uno dei contribuenti aveva versato l’importo richiesto dall’Ufficio e, ottenuta la definizione favorevole, aveva chiesto il rimborso di quanto pagato.
Il silenzio dell’Amministrazione sull’istanza di rimborso era stato impugnato. La Commissione tributaria regionale, confermando la decisione di primo grado, aveva disposto il rimborso; l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la nullità della sentenza di appello per omessa pronuncia sul motivo relativo alla formazione di un giudicato interno sfavorevole ai contribuenti.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’insegnamento secondo cui, in presenza di un’omessa pronuncia su un motivo di appello, la cassazione con rinvio può essere evitata quando la questione di diritto sottesa è infondata e non esige ulteriori accertamenti di fatto. In tal caso la decisione da rendere conferma il dispositivo della sentenza impugnata e rende inutile il ritorno della causa in merito, in ossequio ai principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo (Cass. n. 16171/2017, Cass. n. 2313/2010).
La questione è quindi esaminata in astratto. Se la risposta fosse positiva, occorrerebbe la cassazione con rinvio; se negativa, il giudizio di legittimità può essere definito immediatamente. Nel caso concreto la soluzione è nel secondo senso, perché l’interventore adesivo dipendente risente degli effetti del giudicato formatosi tra le parti principali.
Il collegio richiama una giurisprudenza risalente e costante: un giudicato che non nuocesse all’interventore non potrebbe nemmeno giovargli, donde il suo interesse a partecipare al processo (Cass. n. 1990 del 1969, seguita dalle conformi Cass. n. 364 del 2014, Cass. n. 15197 del 2000, Cass. n. 8473 del 1995; in motivazione anche Cass. n. 25135 del 2015 e Cass. n. 2516 del 1967). Con l’intervento adesivo dipendente il terzo non introduce una domanda propria, ma aderisce alla domanda o all’eccezione di una parte, per l’interesse riflesso a che la sconfitta della parte adiuvata non si ripercuota nella sua sfera giuridica.
Nel caso di specie i contribuenti versavano in tale situazione, contemplata dall’art. 105, secondo comma, cod. proc. civ., richiamato nel processo tributario dall’art. 1, secondo comma, d.lgs. n. 546 del 1992: essi erano coobbligati solidali per l’imposta di registro e avevano interesse all’accoglimento del ricorso del venditore, che si sarebbe riverberato utilmente nei loro confronti. L’intervento ad adiuvandum è incontestato, come confermato dalla stessa Agenzia ricorrente.
La definizione del giudizio con l’annullamento dell’atto impositivo ha quindi consentito ai contribuenti di giovarsi della sentenza favorevole e di far valere l’interesse al rimborso. Il primo motivo è pertanto infondato: pur in presenza dell’omessa pronuncia, la questione giuridica sottesa deve essere disattesa. Resta assorbito il secondo motivo, relativo alla violazione dell’art. 1306 cod. civ. Il ricorso è integralmente respinto, con condanna dell’Agenzia alle spese di lite.
Nota della Redazione
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