Notifica degli atti impositivi e termine di decadenza: rileva la data di spedizione (Cass. civ. Sez. 5 n. 5886 del 15.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti tributari dall’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la natura recettizia di tali atti né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l’ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell’atto, e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente. La spedizione a mezzo posta di un atto tributario in busta chiusa, anziché in plico senza busta ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 546 del 1992, determina una mera irregolarità in assenza di contestazioni sul contenuto della busta e sulla sua riferibilità alla parte.
Il Fatto
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia aveva rigettato l’appello proposto dalla contribuente avverso la sentenza di primo grado, che aveva a sua volta disatteso il ricorso contro un avviso di accertamento IMU relativo all’annualità 2013.
La contribuente aveva contestato la notificazione dell’avviso, trasmesso in busta chiusa in violazione dell’art. 20 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che, ai fini della tempestività dell’atto, dovesse assumere rilevanza il momento dell’arrivo e non quello della spedizione. Avverso la sentenza d’appello, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione dell’art. 2948 cod. civ. e dell’art. 1 della legge n. 296/2006 per non aver i giudici d’appello ritenuto maturata la decadenza del Comune dal potere di accertamento.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto la censura infondata. Ha preliminarmente chiarito che, in ambito tributario, occorre distinguere tra decadenza dall’attività di accertamento e prescrizione dei termini per riscuotere i tributi: la prima individua il periodo entro il quale l’amministrazione finanziaria può esercitare il potere impositivo, la seconda determina il lasso temporale decorso il quale si estingue il credito già acquisito. Nella fattispecie veniva in considerazione il termine di decadenza quinquennale per la notificazione dell’avviso di accertamento.
La Corte ha richiamato il costante orientamento di legittimità, da ultimo ribadito dalle Sezioni Unite n. 40543 del 2021, secondo cui il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione trova applicazione anche per gli atti amministrativi di natura impositiva. In base a tale principio, deve considerarsi tempestiva la spedizione dell’atto impositivo effettuata prima dello spirare del termine di decadenza, a nulla rilevando che la consegna al destinatario sia avvenuta successivamente alla scadenza. Il mancato verificarsi degli effetti della notificazione per il notificante non può infatti dipendere da un evento estraneo alla sua attività di impulso e alla sua sfera organizzativa, quale il tempo impiegato per la consegna dall’agente notificatore.
La Corte ha evidenziato come tale principio sia stato recepito dal legislatore nell’art. 149 cod. proc. civ. e, in materia tributaria, nel sesto comma dell’art. 60 d.P.R. n. 600/1973, secondo cui qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione, mentre i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l’atto è ricevuto. La natura recettizia degli atti di imposizione non osta all’applicazione di tale regola.
Quanto alla modalità di notificazione in busta chiusa, la Suprema Corte ha precisato che essa integra una mera irregolarità, riprendendo il principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in assenza di contestazioni sul contenuto della busta e sulla sua riferibilità alla parte. La prescrizione dell’invio in plico senza busta è volta esclusivamente a conferire certezza sull’individuazione dell’atto notificato, sicché non vi è ragione di discostarsi dalla regola della spedizione quale espressione di un principio generale applicabile anche al processo tributario.
Il ricorso è stato pertanto rigettato. La mancata costituzione dell’amministrazione intimata ha escluso la regolazione delle spese di lite. La Corte ha tuttavia condannato la ricorrente al pagamento di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., in applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unite (ordinanze n. 27433/2023 e n. 28540/2023), secondo cui la definizione del giudizio in conformità alla proposta di cui all’art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ. codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo, lasciando presumere una responsabilità aggravata della parte ricorrente. È stato infine dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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Nota della Redazione
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