IMU e leasing risolto: il proprietario torna soggetto passivo, sanzioni escluse per incertezza normativa (Cass. civ. Sez. 5 n. 7743 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IMU, la soggettività passiva per gli immobili concessi in locazione finanziaria si determina, ai sensi dell’art. 9, comma 1, d.lgs. n. 23/2011, facendo riferimento alla data di stipula del contratto e alla sua durata, non già alla consegna o alla detenzione materiale del bene. Ne consegue che, in caso di risoluzione anticipata del contratto, l’obbligazione tributaria torna a far capo al proprietario-concedente, a prescindere dall’effettiva riconsegna dell’immobile da parte dell’utilizzatore, il quale, dopo l’effetto risolutivo, è un mero detentore senza titolo. La mancata restituzione del bene non incide, pertanto, sulla durata del rapporto, venuto meno per l’effetto risolutivo. La questione relativa alla debenza delle sanzioni per le annualità pregresse, in presenza di un contrasto giurisprudenziale di legittimità, è governata dall’art. 8 d.lgs. n. 546/1992 e dall’art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472/1997, che escludono la punibilità per obiettiva incertezza normativa, mentre restano dovuti gli interessi.
Il Fatto
Il Comune di Battipaglia notificava alla società di leasing quattro avvisi di accertamento per il recupero dell’IMU relativa alle annualità dal 2014 al 2017. Gli immobili oggetto di accertamento erano stati concessi in locazione finanziaria a una società utilizzatrice, poi dichiarata inadempiente con risoluzione del contratto nel 2011. La società di leasing impugnava gli avvisi, sostenendo che, a seguito della risoluzione e fino alla mancata riconsegna dei beni, la soggettività passiva sarebbe rimasta in capo all’utilizzatore. La Commissione Tributaria Regionale confermava la sentenza di primo grado, ritenendo la società di leasing, in qualità di proprietaria, tenuta al pagamento del tributo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione respinge i primi tre motivi di ricorso, confermando il principio, ormai consolidato, in tema di individuazione del soggetto passivo dell’IMU nell’ipotesi di risoluzione anticipata del contratto di leasing. Il dato normativo di cui all’art. 9, comma 1, d.lgs. n. 23/2011 – disposizione di deroga al presupposto del possesso – attribuisce rilevanza, non alla detenzione dell’utilizzatore in quanto tale, ma al vincolo contrattuale che fonda la detenzione qualificata. Detto vincolo permane sino alla scadenza o alla risoluzione del contratto, con la conseguenza che, in mancanza di titolo, l’obbligazione tributaria torna a gravare sul proprietario. La Corte richiama il proprio consolidato orientamento (da ultimo Cass., Sez. T, 23 marzo 2023, n. 8430) e chiarisce che l’elemento della consegna è irrilevante, essendo la decorrenza della soggettività passiva ancorata alla stipula e alla durata del contratto. La mancata riconsegna del bene, pertanto, non prolunga gli effetti del rapporto, né fa permanere la qualità di soggetto passivo in capo all’utilizzatore, che diviene un mero detentore senza titolo. La Corte dichiara altresì manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, d.lgs. n. 23/2011 per violazione degli artt. 3 e 53 Cost., atteso che l’esegesi accolta trova fondamento nella lettera della legge. Il quarto motivo di ricorso è invece accolto. La Corte rileva che la sentenza impugnata non si è pronunciata sulla domanda subordinata relativa alla disapplicazione delle sanzioni e degli interessi. Sul punto, richiamando la pronuncia n. 26057 del 2022, la Corte riconosce che il contrasto giurisprudenziale di legittimità e di merito – attestato dalle decisioni n. 13793/2019 e n. 19166/2019, di segno opposto, superato solo dalle successive n. 25249/2019 e n. 29973/2019 – integra l’obiettiva incertezza normativa ex art. 8 d.lgs. n. 546/1992. La società di leasing non è pertanto punibile per le annualità in contestazione, mentre restano dovuti gli interessi. La Corte cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie parzialmente il ricorso originario, dichiarando non dovute le sanzioni.
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Nota della Redazione
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