Omessa pronuncia su eccezione ritualmente sollevata e rilevanza dei metri quadrati usucapiti (Cass. civ. Sez. V n. 5891 del 05.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza che ometta di pronunciarsi su un’eccezione ritualmente sollevata dalla parte, sia in primo che in secondo grado, è affetta da nullità per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., non potendo la relativa censura essere degradata a vizio di motivazione. È configurabile la decisione implicita di una questione o di un’eccezione, e dunque è esclusa l’omessa pronuncia, solo quando la questione risulti superata e travolta, benché non espressamente trattata, dalla incompatibile soluzione di altra questione, il cui solo esame presupponga e comporti, come necessario antecedente logico-giuridico, la sua irrilevanza o infondatezza. La motivazione è meramente apparente quando, pur materialmente esistente, non rende percepibili le ragioni della decisione, perché composta da argomentazioni inidonee a far conoscere l’iter logico seguito.
Il Fatto
La contribuente impugnava davanti alla CTP di Napoli l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro relativo a una sentenza civile che dichiarava l’acquisto per usucapione della metà di un fondo su cui insistevano tre immobili a uso abitativo. La ricorrente contestava la base imponibile, sostenendo che la superficie di cui rispondere fosse di soli 100 metri quadrati e non corrispondesse alla metà della superficie del fabbricato, costruito anche su altre particelle in parte già di sua proprietà.
La CTP accoglieva parzialmente il ricorso, determinando il valore sulla base dell’unico atto di compravendita similare allegato dall’Ufficio e non riconoscendo la minore superficie. La CTR Campania rigettava l’appello, rilevando che l’Ufficio aveva calcolato il valore venale con criterio comparativo e che la contribuente non aveva indicato alcun valore dei beni. Ha proposto ricorso per cassazione la contribuente, resistendo l’Agenzia delle Entrate con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina prioritariamente, ai sensi dell’art. 276, secondo comma, cod. proc. civ., il secondo motivo, con il quale si deduceva la nullità della sentenza per motivazione apparente e per omesso esame delle difese sui metri quadrati usucapiti. Il motivo è infondato: la CTR ha evidenziato, sia pure sinteticamente, che l’Ufficio aveva tenuto conto del valore venale dell’immobile e del criterio comparativo adottato nell’avviso, mentre la contribuente non aveva indicato alcun valore dei beni né in via stragiudiziale né in giudizio.
Il rilievo secondo cui il criterio comparativo avrebbe dovuto contemplare altre compravendite della medesima zona e periodo è apodittico: la stima rettificativa ben può fondarsi anche su un solo immobile similare, non avendo la contribuente dedotto che la compravendita valorizzata non avesse ad oggetto beni comparabili. La censura sulla effettiva superficie usucapita poteva quindi essere fatta valere sul piano della omissione di pronuncia, non su quello del difetto motivazionale.
Il primo motivo è fondato. La ricorrente ha riprodotto nell’atto la parte dell’appello con cui censurava la sentenza di primo grado per non aver considerato che i metri quadrati rilevanti per calcolare il valore degli immobili insistenti sulla metà della particella acquisita per usucapione erano inferiori a cento, non coincidendo con la metà della superficie degli immobili, siccome costruiti anche su altre particelle già appartenenti alla contribuente. Risulta dagli atti che la CTR non ha preso posizione su tale eccezione, né è ravvisabile un rigetto implicito.
La Corte ribadisce che la decisione implicita di una questione o eccezione è configurabile solo quando essa risulti superata e travolta, benché non espressamente trattata, dalla incompatibile soluzione di altra questione, il cui solo esame presupponga come necessario antecedente logico-giuridico la sua irrilevanza o infondatezza; solo in tale evenienza la reiezione implicita è censurabile come violazione di legge e difetto di motivazione, e non per omessa pronuncia (richiamata Cass., Sez. III n. 12131 del 2023).
Il terzo motivo è inammissibile. Il giudizio sulla necessità della consulenza tecnica d’ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, censurabile solo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., con la preclusione della doppia conforme ex art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ.. La ricorrente ha inoltre omesso di trascrivere la perizia di parte, violando l’autosufficienza, e sollecita una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità. La CTR non ha invertito l’onere probatorio, avendo accertato che l’Ufficio aveva assolto il proprio onere e che la contribuente non aveva dimostrato fatti estintivi o impeditivi. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in differente composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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