Imposta di registro su sentenza con più capi e solidarietà sostanziale (Cass. civ. Sez. V n. 5892 del 05.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro, quando una sentenza contenga più statuizioni, la regola della imposizione unica di cui all’art. 21, secondo comma, d.P.R. n. 131/1986 opera solo se le disposizioni derivano necessariamente l’una dall’altra per intrinseca natura, restando irrilevante la mera connessione soggettiva. L’obbligazione solidale prevista dall’art. 57 d.P.R. n. 131/1986, nel processo con pluralità di parti in regime di litisconsorzio facoltativo, non grava sui soggetti estranei al rapporto sostanziale oggetto del giudizio, poiché oggetto dell’imposta, quale indice di capacità contributiva, è il rapporto stesso e non la sentenza in quanto tale. Ne consegue che il capo che decide sulla chiamata in garanzia impropria è autonomo e soggetto separatamente a imposta.

Il Fatto

La contribuente, istituto di credito, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di una società debitrice, che aveva chiamato in causa un terzo per essere manlevata. Il giudice di merito, confermando il decreto, aveva altresì condannato il terzo a tenere indenne la debitrice e a risarcirle i danni. All’esito del giudizio, l’Amministrazione finanziaria notificava un avviso di liquidazione per l’imposta di registro sulla sentenza, ritenendo la banca tenuta al pagamento in solido.

L’opposizione della banca veniva rigettata sia in primo grado sia in appello. La CTR aveva affermato che la contribuente, beneficiaria delle spese legali, non era estranea al procedimento e doveva quindi rispondere solidalmente dell’imposta. La società proponeva allora ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte accoglie l’unico motivo, incentrato sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 21 e 57 d.P.R. n. 131/1986. Il Collegio muove dalla distinzione tra la regola generale del primo comma dell’art. 21, che assoggetta a imposta separata ciascuna disposizione, e la deroga del secondo comma, che prevede l’imposizione unica in presenza di disposizioni necessariamente connesse. Tale deroga, in quanto norma eccezionale, è di stretta interpretazione e richiede una connessione oggettiva per volontà di legge o per intrinseca natura, non bastando un legame solo soggettivo o occasionale.

Richiamando un proprio precedente (Cass., Sez. 5, n. 10789 del 2004), la Corte ribadisce che il capo di condanna del garante a tenere indenne il debitore principale, avente titolo e funzione diversi, non deriva necessariamente dal capo di conferma del decreto ingiuntivo. Le due statuizioni sono pertanto soggette separatamente a imposta, come se ciascuna fosse un atto distinto.

Il Collegio affronta poi il profilo della solidarietà. Secondo l’orientamento consolidato (Cass., Sez. 5, n. 1710 del 2018; Cass., Sez. 5, n. 12009 del 2020), nel litisconsorzio facoltativo il vincolo solidale non si estende a chi è estraneo al rapporto sostanziale: oggetto dell’imposta è il rapporto cui la sentenza inerisce, non il provvedimento in sé. In tali ipotesi, diversamente dal litisconsorzio necessario, permangono l’autonomia dei titoli e delle singole causae petendae, con cause scindibili e distinte (Cass., Sez. 5, n. 16745 del 2010).

La Corte precisa infine che il principio di estensione automatica della domanda nei confronti del terzo chiamato opera solo se la chiamata mira alla liberazione del convenuto, individuando nel terzo l’unico obbligato in posizione alternativa. Non opera invece in caso di chiamata in garanzia impropria, per l’autonomia dei rapporti (Cass., Sez. 2, n. 8411 del 2016).

Ne deriva che la ricorrente è responsabile solo del capo confermativo del decreto ingiuntivo, con imposta in misura fissa, e non anche del capo relativo alla manleva e al risarcimento, riferendosi a rapporti diversi. La sentenza è cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito con accoglimento del ricorso originario. Le spese di merito sono compensate, quelle del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

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