Impedimento del difensore e autonomia delle rationes decidendi in cassazione (Cass. pen. Sez. III n. 12132 del 27.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. si applica anche nel procedimento di esecuzione, sicché il legittimo impedimento del difensore, anche per concomitante impegno professionale, costituisce causa di rinvio dell’udienza. Il giudice che compara i due impegni e ne valuti la reciproca compatibilità, con giudizio non manifestamente illogico, non incorre in vizio di motivazione. È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso che critichi una sola delle diverse rationes decidendi poste a fondamento della decisione, ove queste siano autonome ed autosufficienti. Parimenti inammissibile, per carenza di autosufficienza, è il ricorso che ometta di allegare il provvedimento impugnato.
Il Fatto
Il ricorrente, assistito dal proprio difensore, aveva chiesto al tribunale la revoca e/o l’annullamento dell’ordine di demolizione disposto dal pubblico ministero nel procedimento di esecuzione, conseguente a una precedente sentenza di condanna. Nell’udienza fissata, il difensore aveva presentato istanza di rinvio per legittimo impedimento, deducendo la concomitanza con altra udienza camerale in diversa sede e la natura fiduciaria del rapporto con gli assistiti.
Il tribunale ha rigettato l’istanza e deciso nel merito. Avverso tale ordinanza il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per non avere il giudice correttamente applicato le norme sul rinvio per impedimento del difensore.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal presupposto già affermato in precedente conforme: l’art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. trova applicazione anche nel procedimento di esecuzione. Il legittimo impedimento del difensore, compreso il concomitante impegno professionale, integra dunque causa di rinvio dell’udienza (richiamata Sez. I n. 13775 del 15.12.2020, dep. 13.04.2021, Rv. 281058-01).
Ciò posto, il ricorso è dichiarato inammissibile per un duplice ordine di ragioni. Anzitutto per carenza di autosufficienza: il ricorrente non ha allegato l’ordinanza impugnata, impedendo alla Corte ogni vaglio sul provvedimento.
Nel merito, la motivazione di rigetto ha congruamente comparato i due impegni professionali concomitanti. Il giudice ha ritenuto, con valutazione non manifestamente illogica, che la partecipazione a un’udienza di opposizione all’archiviazione avesse peso pari o inferiore all’udienza del procedimento di esecuzione. Ha inoltre osservato che la prima era fissata alle ore 9.30 e la seconda alle ore 13, con intervallo temporalmente congruo per espletare entrambi gli incombenti. La tesi del difensore sulla difficoltà di presenziare a entrambe le udienze resta una mera valutazione personale, generica e fattuale, dunque inammissibile.
Il ricorso è deficitario anche sotto altro profilo: non confuta specificamente le plurime ragioni di rigetto. Non contrasta il giudizio di prevalenza assegnato dal giudice al procedimento di esecuzione fissato davanti a sé, in un quadro di udienze connotate da partecipazione non necessaria. Né contesta il rilievo sulla mancata prova della tempestività della richiesta di rinvio, non documentata quanto alla comunicazione dell’impegno concomitante. Opera qui il principio per cui è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso che critichi una sola delle diverse rationes decidendi, ove autonome e autosufficienti (richiamata Sez. III n. 2574 del 06.12.2017, dep. 23.01.2018, Rv. 272448).
Da ciò l’inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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