Bancarotta documentale generica: dolo generico e irrilevanza delle condotte riparative tardive (Cass. pen. Sez. 5 n. 6843 del 19.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta documentale, la condotta di cui all’art. 216, comma 1, n. 2, legge fall. (infedele tenuta delle scritture contabili) richiede il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà dell’irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende patrimoniali dell’imprenditore. Tale elemento soggettivo è integrato quando l’irregolare tenuta sia funzionale all’occultamento di atti depauperativi del patrimonio, potendo il giudice di merito desumere la prova del dolo dalla correlazione con condotte distrattive. La bancarotta cosiddetta “riparata”, che esclude l’elemento materiale del reato, ricorre solo se la reintegrazione del patrimonio avviene prima della dichiarazione di fallimento: le condotte riparative post-fallimentari sono irrilevanti, poiché il delitto distrattivo si è già perfezionato.

Il Fatto

La Corte d’appello di Bari riformava la sentenza del Tribunale barese, condannando l’imputato, quale amministratore di una società fallita, per i delitti di bancarotta fraudolenta societaria, documentale di tipo generico e patrimoniale distrattiva per un importo di 979,00 euro. Il giudice di secondo grado lo aveva invece assolto, per difetto di dolo specifico, dalla bancarotta documentale di tipo specifico relativa al libro inventario e al libro giornale, in quanto gli stessi erano stati consegnati al curatore, seppur tardivamente.

Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo, con un primo motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all’elemento soggettivo della bancarotta documentale generica e patrimoniale, e, con un secondo motivo, la violazione di legge quanto alla distrazione dei 979,00 euro, sostenendo l’integrazione della cd. bancarotta riparata.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato. Quanto al primo motivo, ha premesso che la valutazione della Corte d’appello sull’assoluzione per la bancarotta documentale specifica non era sindacabile in sede di legittimità in assenza di impugnazione del Pubblico ministero. Ha quindi esaminato la condotta residua di bancarotta documentale generica per irregolare tenuta delle scritture, che non consentiva di accertare l’esistenza di un credito di 267.000 euro e la sorte della liquidità di 979,00 euro.

Richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale, la Corte ha distinto le due ipotesi di bancarotta documentale: quella di cui alla prima parte dell’art. 216, comma 2, n. 1, legge fall., caratterizzata da dolo specifico, e quella di cui all’art. 216, comma 1, n. 2, legge fall., per la quale è sufficiente il dolo generico. Nel caso di specie, la motivazione impugnata aveva correttamente correlato l’irregolare tenuta delle scritture alla volontà di rendere più difficile la ricostruzione dei movimenti patrimoniali, desumendo il dolo generico dalla connessione con le condotte distrattive, in linea con il principio secondo cui l’accertamento di fatti di bancarotta patrimoniale consente di presumere che l’irregolare contabilità sia funzionale all’occultamento di atti depauperativi.

La Corte ha poi escluso la riqualificazione in bancarotta semplice, osservando che le due fattispecie si distinguono in relazione al diverso atteggiarsi dell’elemento soggettivo: per la bancarotta semplice ex art. 217, comma 2, legge fall. è richiesto indifferentemente dolo o colpa, mentre per la bancarotta fraudolenta documentale è necessario il dolo generico. Ha inoltre ritenuto le condotte post-delictum (consegna tardiva dei libri e transazione per la cessione del credito) irrilevanti ai fini della prova del coefficiente soggettivo, trattandosi di reato di pericolo concreto e di mera condotta, ove il dolo ha ad oggetto non l’evento ma il pericolo.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha chiarito che la bancarotta riparata, la quale determina l’insussistenza dell’elemento materiale, si configura solo se la reintegrazione del patrimonio avviene prima della dichiarazione di fallimento. Nel caso di specie, il versamento era intervenuto dopo tale soglia cronologica, quando il delitto distrattivo si era già perfezionato: il motivo è stato quindi dichiarato manifestamente infondato. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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