Omessa pronuncia e ultrapetizione solo se manca decisione su capo di domanda (Cass. civ. Sez. II n. 12322 del 07.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il vizio di omessa pronuncia, che integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ., ricorre esclusivamente quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta a ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge, formulata in conclusione specifica. L’interpretazione e qualificazione della domanda costituiscono attività riservate al giudice di merito, censurabili in sede di legittimità solo se il ricorrente dimostri che esse abbiano alterato il petitum o la causa petendi, attribuendo alla parte un bene diverso da quello richiesto. Il vizio di ultrapetizione non sussiste quando il giudice si limiti a ricondurre la pretesa al suo effettivo titolo contrattuale, senza mutarne l’oggetto.

Il Fatto

Un professionista conveniva in giudizio un Comune davanti al Tribunale di Salerno chiedendo dichiararsi la risoluzione per inadempimento di due contratti di incarico per progettazione e direzione lavori, con condanna al pagamento della parcella a titolo di risarcimento del danno o, in subordine, di indebito arricchimento. Il Comune si costituiva, contestava e proponeva domanda riconvenzionale di risarcimento per l’inadempimento del professionista e per l’applicazione della penale.

Il Tribunale accoglieva la domanda attorea condannando il Comune al pagamento di una somma con interessi e spese. La Corte d’appello di Salerno rigettava integralmente l’impugnazione del Comune, escludendo sia l’omessa pronuncia sia l’ultrapetizione e confermando il diritto del professionista al compenso per l’attività svolta. Il Comune ricorreva per cassazione con unico motivo, articolato su violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., dell’art. 1453 cod. civ. e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla nozione di omessa pronuncia. Il vizio sussiste solo quando manchi qualsiasi decisione su un capo di domanda. La sentenza impugnata aveva correttamente rilevato che il giudice di primo grado aveva pronunciato sulle domande e che l’accoglimento o il rigetto implicito escludevano il vizio. La Corte d’appello, esaminando le doglianze, non era a sua volta incorsa in alcuna omissione, avendo confermato la decisione di primo grado con motivazione articolata.

La Corte richiama sul punto un consolidato orientamento (Cass. Sez. 6-5 n. 28308 del 2017, Cass. Sez. 5 n. 7653 del 2012, Cass. Sez. 1 n. 1853 del 1972): per capo di domanda si intende ogni istanza con contenuto concreto e conclusione specifica, sulla quale il giudice deve pronunciare con accoglimento o rigetto.

Quanto all’ultrapetizione, la Corte osserva che il riferimento ai contratti era servito al giudice di primo grado per giustificare il diritto al compenso. La Corte d’appello, confermando sul punto, aveva interpretato la domanda attorea come volta al pagamento delle prestazioni eseguite, trovando titolo nel contratto, sul presupposto che la revoca dell’incarico non fosse conseguenza dell’inadempimento del professionista ma della risoluzione per inadempimento del Comune, che non escludeva il diritto al compenso per l’attività svolta.

Il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare che tale qualificazione era erronea e alterava il petitum o la causa petendi, attribuendo alla parte un bene diverso da quello richiesto (Cass. Sez. L n. 11455 del 2004). Il sindacato di legittimità su interpretazione e qualificazione della domanda è ammesso alle condizioni fissate da Cass. Sez. 3 n. 11103 del 2020. Il Comune, pur negando che l’oggetto della domanda fossero i compensi professionali, non ha allegato né dimostrato che il professionista avesse formulato specifica domanda di risoluzione, sulla quale fosse necessaria pronuncia accertativa o costitutiva ai fini del risarcimento. Il ricorso è pertanto inammissibile per carenza di specificità ex art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. e comunque infondato nel merito. Il ricorso è rigettato, con condanna del Comune alle spese e obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *