Ricorso che reitera i motivi d’appello senza confronto con la sentenza (Cass. pen. Sez. VII n. 29142 del 31.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La funzione tipica dell’impugnazione è la critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica si realizza mediante motivi che, a pena di inammissibilità, devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento di ogni richiesta. È pertanto inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera i motivi già prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti del provvedimento impugnato e limitandosi a lamentare, in maniera generica, una presunta carenza o illogicità della motivazione. Il motivo che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata si destina all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso.

Il Fatto

La Corte di appello di Roma, con sentenza del 17 novembre 2025, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale, ha rideterminato la pena inflitta all’imputato, previa assoluzione dal reato contestato al capo 3), in relazione ai delitti contestati ai capi 1) e 2).

Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il delitto di cui al capo 1) e alla ritenuta funzionalità dell’arma rinvenuta in suo possesso, con conseguente mancata integrazione del reato di cui al capo 2). Il difensore ha depositato successiva memoria, insistendo per l’accoglimento.

La Motivazione della Corte

La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le censure dedotte non si confrontano con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale in replica alle analoghe doglianze eccepite con l’atto di appello.

Il ricorrente, infatti, ha reiterato le medesime considerazioni critiche già espresse nel precedente atto impugnatorio, proposto avverso la sentenza di primo grado, senza interloquire con gli argomenti della sentenza impugnata.

Richiamando la Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01, la Corte ha ribadito che i motivi di impugnazione devono, a pena di inammissibilità ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale e indefettibile dell’atto di impugnazione è il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento di cui si contesta il dispositivo.

È quindi inammissibile il ricorso che riproduce gli stessi motivi già respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con la motivazione impugnata e limitandosi a prospettare genericamente una presunta carenza o illogicità della motivazione, secondo l’orientamento espresso da Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01, Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01 e Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01.

All’esito, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in base alla Corte cost., sent. n. 186/2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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