Estorsione contrattuale: è reato costringere a vendere a chi indica l’agente, anche senza perdita economica (Cass. pen. Sez. I n. 13105 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel delitto di estorsione c.d. contrattuale, che si realizza quando al soggetto passivo sia imposto di porsi in rapporto negoziale di natura patrimoniale con l’agente o con altri soggetti, l’elemento dell’ingiusto profitto con altrui danno è implicito nel fatto stesso che il contraente-vittima sia costretto al rapporto in violazione della propria autonomia negoziale, essendogli impedito di perseguire i propri interessi economici nel modo da lui ritenuto più opportuno. (Rv. 289741-01)
Il Fatto
La Corte d’appello di Catanzaro confermava la condanna a dodici anni di reclusione di un imputato per partecipazione, con ruolo di promotore, a un’articolazione territoriale di ’ndrangheta, per un’estorsione tentata con incendio, un’estorsione consumata e un’usura, tutte aggravate dal metodo mafioso. L’accusa associativa poggiava sulle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia.
L’estorsione consumata riguardava la vendita di un’autovettura: la persona offesa, giunta in Calabria da un’altra regione per una trattativa, si era trovata davanti all’imputato, presentatole come “il boss della zona”, che le aveva imposto di cedere il veicolo a un terzo da lui indicato, diverso dal soggetto con cui la trattativa era in corso. La difesa contestava, tra l’altro, la valutazione della chiamata in correità e, quanto alla vendita dell’auto, sosteneva che mancassero l’ingiusto profitto e il danno, perché la vittima intendeva comunque vendere.
La Motivazione della Corte
Sul reato associativo la Prima Sezione accoglie i ricorsi. La chiamata in correità va valutata ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen. con la metodologia “a tre tempi” (Sez. U, n. 1653 del 1993, Rv. 192465): credibilità del dichiarante, consistenza del racconto, riscontri esterni. Qui le dichiarazioni del collaboratore, appartenente a un’altra articolazione territoriale e riferite a un periodo anteriore a quello contestato, avevano limitata validità intrinseca, e i reati ulteriori, contestati con la sola aggravante del metodo mafioso e non come reati-fine, non bastavano a riscontrare l’appartenenza e il ruolo di capo senza una ricostruzione almeno tendenziale delle vicende del gruppo. La sentenza è annullata con rinvio sul capo associativo.
Sull’estorsione consumata i ricorsi sono infondati. La condotta estorsiva è integrata ogni volta che un soggetto interferisce in una transazione altrui, costringendo la vittima a un’azione contraria alla sua autonomia negoziale. È la nozione di estorsione contrattuale, consolidata in giurisprudenza (Sez. 2, n. 12434 del 2020, Rv. 278998; Sez. 5, n. 9429 del 2017, Rv. 269364; Sez. 6, n. 48461 del 2013, Rv. 258168): quando alla persona offesa è imposto di porsi in rapporto negoziale con l’agente o con altri, l’ingiusto profitto con altrui danno è implicito nella costrizione, perché alla vittima è impedito di perseguire i propri interessi economici come ritiene più opportuno. Testimonianze e videosorveglianza mostravano che l’imputato, anche tramite incaricati, aveva imposto la vendita a un terzo da lui scelto. La minaccia è stata ritenuta idonea, valutata in relazione al contesto ambientale estraneo alla vittima, all’intensità della pretesa e al numero di persone che la veicolarono.
Per questo reato è confermata anche l’aggravante dell’art. 416-bis.1 cod. pen.: la presentazione come “boss della zona” e le minacce evocative di un potere diffuso sul territorio erano funzionali a creare una condizione di assoggettamento riferibile a un gruppo mafioso e non a un criminale comune (Sez. 5, n. 14867 del 2021, Rv. 281027). Diverso l’esito per l’estorsione tentata e per l’usura: accantonato il presupposto del ruolo apicale, mancava la prova che le modalità esecutive, non eccedenti quelle ordinarie, fossero state percepite dalle vittime come espressione del metodo mafioso, che richiede condotte eziologicamente collegate all’azione criminosa (Sez. 1, n. 37621 del 2023, Rv. 285761).
La Corte ha quindi annullato la sentenza per il reato ex art. 416-bis cod. pen. e, per l’estorsione tentata e l’usura, limitatamente all’aggravante ex art. 416-bis.1, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Catanzaro, che ridetermina anche la pena per l’estorsione consumata, la cui affermazione di responsabilità diviene irrevocabile ex art. 624 cod. proc. pen. Ricorso rigettato nel resto; spese delle parti civili riservate al giudizio di rinvio.
Nota della Redazione
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