Misure alternative: la relazione dell’équipe non vincola il giudice (Cass. pen. Sez. I n. 27535 del 22.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure alternative alla detenzione, il giudice di sorveglianza non è in alcun modo vincolato dai giudizi di idoneità espressi dagli organi deputati all’osservazione del condannato, essendo tenuto soltanto a considerare le informazioni sulla personalità e sullo stile di vita dell’interessato. Tali informazioni vanno parametrate, ai fini della decisione, alle istanze rieducative e ai profili di pericolosità attuale, secondo la gradualità che governa l’ammissione ai benefici penitenziari. Il giudizio prognostico richiede l’accertamento non solo dell’assenza di indicazioni negative, ma anche della presenza di elementi positivi che consentano di ritenere superato il pericolo di recidiva. Il percorso di revisione critica del vissuto criminale non costituisce presupposto normativo autonomo, ma concorre alla valutazione complessiva della personalità. Ove la pericolosità sociale risulti attuale e il percorso rieducativo sia valutato negativamente, l’esame delle possibilità lavorative e del supporto familiare diventa superfluo.

Il Fatto

Il Tribunale di Sorveglianza di Bari, con ordinanza del 24 marzo 2026, rigettava le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di semilibertà proposte nell’interesse di un condannato in espiazione di pena per reati in materia di stupefacenti e di armi. Il diniego si fondava su una prognosi sfavorevole di pericolosità sociale, desunta dalla gravità dei reati, dalla violazione commessa durante gli arresti domiciliari esecutivi, dai precedenti penali e dalla condotta intramuraria disciplinarmente sanzionata.

La difesa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 47 e 50 ord. pen. e vizi di motivazione, per non avere il Tribunale valorizzato le conclusioni favorevoli dell’équipe di osservazione e trattamento, l’apertura alla misura extramuraria, la disponibilità lavorativa, il supporto familiare e l’assenza di carichi pendenti.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato. Il punto di partenza dell’analisi della personalità resta la natura e la gravità dei reati in espiazione, ma è parimenti necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato e dei comportamenti attuali. Occorre accertare non solo l’assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi idonei a fondare un giudizio prognostico di buon esito della prova.

Su questa premessa la Corte ha richiamato il proprio orientamento, espresso da Sez. I n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, Nicolai, e da Sez. I n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, secondo cui la valutazione della condotta e dei comportamenti attuali del condannato è indispensabile ai fini del giudizio prognostico.

Quanto ai primi due motivi, il Tribunale ha individuato un nucleo di pericolosità sociale consistente, non limitato alla gravità dei reati, ma arricchito dalla violazione penale commessa durante la detenzione domiciliare e dalla successiva infrazione disciplinare. A ciò si è aggiunto il giudizio non positivo sulla revisione critica del vissuto criminale.

La Corte ha precisato che il Tribunale, pur non citando espressamente la relazione dell’équipe, ne ha di fatto ripetuto le valutazioni, ritenendo di non aderire alle aperture in essa contenute. Sul punto ha richiamato Sez. I n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, secondo cui il giudice non è vincolato dai giudizi di idoneità degli organi di osservazione, ma deve parametrarne le informazioni alle istanze rieducative e ai profili di pericolosità dell’interessato.

Infine, quanto al terzo motivo, la Corte ha ritenuto che la valutazione di attualità della pericolosità e il giudizio negativo sul percorso rieducativo rendano superflua l’analisi delle possibilità lavorative e del supporto familiare. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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