Appropriazione indebita per violazione del vincolo di destinazione del corrispettivo (Cass. pen. Sez. II n. 21198 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Risponde del delitto di appropriazione indebita di cui all’art. 646 cod. pen. il mandatario che, avendo la disponibilità di somme di denaro del mandante con espresso vincolo di destinazione, violando il rapporto fiduciario, le destini a scopi differenti da quelli predeterminati. La lesione del vincolo di destinazione impresso dal contratto sul corrispettivo delle consegne integra l’interversione del possesso e non un mero inadempimento civilistico. Ai fini del dolo, è irrilevante il successivo riconoscimento del debito, interpretabile come condotta dilatoria. In tema di appropriazione indebita, non può essere eccepita, al fine di esonero da responsabilità, la compensazione con un credito preesistente, ove questo non sia certo, liquido ed esigibile.
Il Fatto
La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Velletri, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia e al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili per il reato di appropriazione indebita, aggravato dall’abuso di prestazione d’opera professionale.
Il ricorrente, quale legale rappresentante di una società di consulenza, avrebbe commercializzato e consegnato, sulla base di un contratto di appalto di servizi, beni di una società multinazionale senza corrisponderne il prezzo, pari ad oltre 300 mila euro. Propone ricorso per cassazione deducendo tre motivi: la mancanza dell’interversione del possesso, l’insussistenza del dolo e l’errata qualificazione giuridica del fatto come appropriazione indebita anziché come furto.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché proposto con motivi in parte manifestamente infondati e, in parte, non consentiti. Quanto al primo motivo, la Corte di appello, sulla base di una interpretazione di merito del contratto di appalto di servizi, ha ritenuto che la società del ricorrente avesse assunto l’obbligo della consegna dei beni ai singoli acquirenti e dell’immediato trasferimento delle somme incassate sui conti correnti della proprietaria.
Tale adempimento, da un certo momento in poi, non era più avvenuto, avendo il ricorrente trattenuto indebitamente quanto percepito all’atto della consegna delle cose, nonostante il vincolo contrattuale inerente alla destinazione del corrispettivo delle vendite. È stato quindi correttamente applicato il principio secondo cui risponde del delitto di cui all’art. 646 cod. pen. il mandatario che, avendo la disponibilità di somme del mandante con espresso vincolo di destinazione, le destini a scopi differenti da quelli predeterminati (Sez. II n. 43634 del 23.09.2021, Indraccolo).
Ciò esclude che si sia trattato di un mero inadempimento civilistico, essendovi stata, attraverso la lesione del vincolo di destinazione, l’interversione del possesso, che aveva peraltro procurato la risoluzione del contratto.
Anche il secondo motivo è infondato. La Corte di appello ha rilevato, rispetto all’oggettiva appropriazione delle somme nel momento in cui era stato violato il vincolo di destinazione, l’irrilevanza del successivo riconoscimento del debito, interpretato come ennesima condotta dilatoria, non risultando alcun adempimento successivo alla querela. La ricostruzione dei comportamenti dell’imputato è priva di vizi logico-giuridici e resiste alle obiezioni difensive, anche tenuto conto della pacifica giurisprudenza secondo cui non può essere eccepita, al fine di esonero da responsabilità, la compensazione con un credito preesistente, ove questo non sia certo, liquido ed esigibile (Sez. II n. 27884 del 01.06.2022, Cottone).
Il terzo motivo è inerente a questione che non poteva essere dedotta in questa sede, non avendo formato oggetto dell’atto di appello. Nel caso in esame, il ricorrente aveva acquisito la detenzione qualificata delle somme corrisposte dagli acquirenti, in base a specifici accordi commerciali, sicché in nessun caso poteva trattarsi di furto, il cui compimento presuppone che l’autore abbia una mera detenzione non qualificata del bene.
Alla declaratoria di inammissibilità conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese in favore delle parti civili.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.