Rinnovazione dell’istruttoria nel giudizio di rinvio e doppia pronuncia conforme (Cass. pen. Sez. I n. 7769 del 26.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio il giudice non è tenuto a rinnovare l’istruzione dibattimentale ogni volta che le parti lo richiedano, poiché i suoi poteri coincidono con quelli del giudice la cui sentenza è stata annullata: deve disporre l’assunzione delle prove richieste solo se rilevanti e indispensabili ai fini della decisione. Non sussiste l’obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa decisiva quando, nel giudizio di rinvio, si pervenga a una decisione di condanna conforme a quella di primo grado e difforme dall’assoluzione pronunciata in appello e annullata dalla Corte di cassazione, configurandosi una ipotesi di doppia pronuncia conforme, che salda la condanna all’esito del giudizio rescissorio con quella emessa dal primo giudice. L’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. non si applica alle prove dichiarative acquisite fuori dal dibattimento e dal giudizio abbreviato condizionato.
Il Fatto
La vicenda processuale riguarda un omicidio risalente agli anni Novanta, per il quale l’imputato era stato condannato in entrambi i primi gradi di giudizio. La Corte di cassazione, con una prima sentenza di annullamento, aveva censurato il vaglio di attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Nel primo giudizio di rinvio l’imputato era stato assolto per non aver commesso il fatto.
Su impulso del Procuratore generale, la Cassazione aveva annullato anche la seconda decisione di appello, demandando al giudice del nuovo rinvio una rimeditazione complessiva delle prove dichiarative. La Corte di assise di appello, con la sentenza qui impugnata, ha invece riaffermato la responsabilità dell’imputato. Il ricorso per cassazione è articolato in cinque motivi, tra cui quello sulla mancata rinnovazione delle prove dichiarative in sede di rinvio.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto i primi due motivi, relativi al vaglio delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Richiamando l’insegnamento della sentenza Sezioni unite n. 20804 del 2013 (Aquilina), i giudici di legittimità ritengono che la Corte territoriale abbia proceduto a un esame attento e prudente, non acritico, degli apporti accusatori, considerandone il contenuto, la condizione soggettiva e il percorso collaborativo.
Viene valorato, in particolare, il principio di frazionabilità della valutazione della chiamata di correo, secondo cui l’esclusione dell’attendibilità di una parte del racconto non travolge le altre parti intrinsecamente attendibili e adeguatamente riscontrate, in assenza di interferenze logiche e fattuali. La Corte richiama, sul punto, Sez. VI n. 25266 del 2017 (Polimeni) e rileva come le assoluzioni intervenute in separati procedimenti non impediscano di utilizzare i fatti in essi raccolti come elemento di giudizio autonomo in vista dell’accertamento di reati diversi, secondo Sez. II n. 43885 del 2019 (Lo Bue).
Quanto al dedotto rischio di circolarità della prova, la Corte lo esclude, osservando che i racconti dei due principali collaboratori poggiano su fonti reciprocamente autonome, di talché le discrasie marginali non ne inficiano la complessiva sovrapponibilità. Il diritto a un equo processo ex art. 6 CEDU non risulta violato.
Il nucleo di maggior rilievo riguarda il terzo motivo. Il ricorrente invocava l’obbligo di rinnovazione integrale delle prove dichiarative, richiamando un risalente orientamento di legittimità. La Corte lo respinge, rilevando che i poteri del giudice del rinvio sono identici a quelli del giudice la cui sentenza è stata annullata e che l’assunzione delle prove richieste è dovuta solo se rilevante e indispensabile. Richiamando Sez. V n. 6552 del 2021 (Costantino), afferma che la doppia pronuncia conforme esclude l’obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa decisiva. L’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. non si applica, nella versione ratione temporis, alle prove acquisite fuori dal dibattimento o dal giudizio abbreviato condizionato.
Il quarto e il quinto motivo sono dichiarati inammissibili, perché vertono su questioni non devolute con l’atto di appello e ormai coperte da giudicato, secondo Sez. III n. 2343 del 2019 (Di Fenza). Il ricorso è nel complesso rigettato, con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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