Omesse statuizioni civili in proscioglimento per tenuità vietata correzione errore materiale (Cass. pen. Sez. V n. 40240 del 15.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’omessa indicazione, nel dispositivo della sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., delle statuizioni di carattere civile non può essere emendata ricorrendo alla procedura di correzione dell’errore materiale di cui all’art. 130 cod. proc. pen. L’intervento correttivo che inserisca la clausola di conferma delle statuizioni civili non si limita a integrare un’omissione automatica, ma incide sull’esito decisionale e integra una modificazione essenziale del provvedimento, come tale interdetta. Il rimedio esperibile è l’impugnazione della parte civile, non la correzione. Ne consegue l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza che abbia disposto la correzione in difetto dei presupposti di legge.

Il Fatto

La Corte di appello, in riforma della sentenza di primo grado, ha assolto l’imputato dal reato di minaccia perché non punibile per particolare tenuità del fatto. Il dispositivo letto e pubblicato in udienza si esauriva nella pronuncia assolutoria e fissava il termine per il deposito della motivazione, senza alcuna statuizione sulle pretese civili.

Nel medesimo giorno del deposito della motivazione la Corte di appello ha adottato, ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen., un’ordinanza di correzione del dispositivo, inserendo la formula di conferma nel resto e la condanna dell’appellante alla rifusione delle spese processuali in favore della costituita parte civile. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso l’imputato, denunciando l’inosservanza di legge processuale e la violazione dei confini della correzione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è fondato. La Cassazione, che ha accesso agli atti in ragione della natura processuale del vizio dedotto, ricostruisce le scansioni del procedimento e rileva che l’intervento sul dispositivo è illegittimo per plurime ragioni, ma soprattutto per quella assorbente: non si versa in un’ipotesi di correzione di errore materiale.

La Corte di appello non si è limitata ad aggiungere la condanna alle spese processuali in favore della parte civile. Ha inserito anche la dicitura “conferma nel resto”, statuizione omessa nel dispositivo letto e pubblicato, che ha avuto l’effetto di confermare la condanna dell’imputato al risarcimento del danno. L’intervento ha dunque inciso sull’esito della decisione, non sulla sua rappresentazione formale.

Il Collegio richiama la disciplina dell’art. 130 cod. proc. pen., che ammette la correzione a una duplice condizione: che gli errori o le omissioni non determinino nullità e che la loro eliminazione non comporti una modificazione essenziale dell’atto. Sul punto la sentenza si allinea alle Sezioni Unite n. 8 del 18/05/1994, Armati, secondo cui la correzione non può trasformarsi in un anomalo mezzo di impugnazione e, a maggior ragione, è interdetta quella che si risolve nella sostituzione di una decisione già assunta dal giudice.

Nella specie l’intervento correttivo ha tentato di rimediare a una omessa decisione sulle statuizioni civili. Così operando ha però apportato una modificazione essenziale al provvedimento, correggendo non un errore materiale ma un errore concettuale: è stata aggiunta la conferma della condanna al risarcimento, non disposta al momento della deliberazione dell’assoluzione.

La Corte enuncia quindi il principio per cui l’omessa indicazione nel dispositivo della sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. delle statuizioni civili non può essere emendata con la procedura di correzione, ma deve formare oggetto di impugnazione della parte civile, con richiamo a Sez. II n. 28168 del 24/06/2010, Casucci. L’ordinanza è annullata senza rinvio, senza ulteriori statuizioni, poiché il procedimento di correzione si conclude con l’eliminazione del provvedimento erroneamente adottato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *