Prestanome e dolo specifico nella bancarotta documentale (Cass. pen. Sez. V n. 40239 del 15.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta documentale, l’assunzione solo formale della carica gestoria non esonera l’amministratore dagli obblighi di regolare tenuta e conservazione dei libri contabili, ma nemmeno consente di affermarne automaticamente la responsabilità dolosa. Per le fattispecie a dolo specifico occorre la dimostrazione effettiva e concreta della consapevolezza del fine perseguito dall’amministratore di fatto, non essendo sufficiente la mera carica ricoperta e l’integrazione dell’elemento materiale. Non è richiesta la condivisione dell’unità di intenti con l’effettivo gestore, ma la consapevolezza dello scopo da questi perseguito e la volontaria omissione dei poteri-doveri di vigilanza.
Il Fatto
La Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna di due soggetti per bancarotta fraudolenta documentale, nella rispettiva qualità di amministratore di fatto il primo e di amministratore di diritto il secondo di una società cooperativa dichiarata fallita nel 2017. La contestazione riguardava la mancata tenuta delle scritture contabili successivamente al 2012.
Entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione. Il primo ha censurato la qualificazione giuridica del reato, sostenendo l’insussistenza del dolo specifico e la riconducibilità della condotta alla bancarotta semplice documentale. Il secondo ha dedotto l’omessa risposta al motivo d’appello sull’insussistenza del dolo specifico, avendo egli rivestito il ruolo di mero prestanome del fratello, con conseguente impossibilità di desumere l’elemento soggettivo dalla sola carica.
La Motivazione della Corte
La Corte distingue le due fattispecie di bancarotta documentale previste dall’art. 216, comma primo, n. 2, legge fall. La fattispecie “specifica” consiste nella sottrazione, distruzione o falsificazione dei libri contabili e richiede il dolo specifico dello scopo di ingiusto profitto o di pregiudizio ai creditori. La fattispecie “generale” si realizza con una contabilità resa inidonea alla ricostruzione del movimento degli affari e richiede il solo dolo generico. Anche l’omessa tenuta dei libri può integrare la fattispecie specifica, purché sorretta dal dolo specifico, altrimenti non sarebbe distinguibile dalla bancarotta semplice documentale.
Quanto al primo ricorrente, la Corte rileva che la condotta accertata consiste nell’omessa tenuta di tutte le scritture contabili dopo il 2012. La motivazione della Corte di appello ha adeguatamente argomentato il dolo specifico: costanza degli acquisti di merce nel triennio, acquisti per oltre cinquantaseimila euro nel 2016, mancata consegna al curatore di ricavi e merce in giacenza, prosecuzione dell’attività tramite altra società intestata al coniuge, con pregiudizio per i creditori. Il ricorso, non confrontandosi puntualmente con tali argomenti, è inammissibile per aspecificità.
Quanto al secondo ricorrente, la Corte ricostruisce l’orientamento consolidato: l’amministratore formale non è automaticamente esente, essendo destinatario dell’obbligo di regolare tenuta e conservazione ex art. 2392 c.c., né può presumersi la sua responsabilità dolosa sulla base della sola carica. È necessaria la dimostrazione effettiva e concreta della consapevolezza di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, in ossequio al principio di personalità della responsabilità penale.
Non occorre che il prestanome abbia condiviso l’unità di intenti con l’amministratore di fatto, ma è necessario che, nell’abdicare agli obblighi, fosse consapevole dello scopo perseguito dall’effettivo gestore e abbia deciso di non esercitare i poteri-doveri di vigilanza e controllo. La Corte di appello si è limitata a valorizzare il ruolo formale, la copertura offerta al fratello e la sottoscrizione di documenti contabili, senza esplorare la condivisione delle finalità. La sentenza è pertanto annullata con rinvio nei confronti del prestanome.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.