Il ricorso reiterativo in cassazione è inammissibile per aspecificità dei motivi (Cass. pen. Sez. 7 n. 18072 del 20.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi ripropongano pedissequamente le censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito, senza assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata. Tali motivi sono non specifici ed apparenti, in quanto finalizzati ad una inammissibile ricostruzione dei fatti. La valutazione degli elementi fattuali è riservata in via esclusiva al giudice di merito. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato facendo riferimento ai soli elementi decisivi o comunque rilevanti, non essendo necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti.

Il Fatto

L’imputata proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova che ne aveva confermato la condanna per il reato di truffa. Nel ricorso si deduceva la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità, nonché la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto il primo motivo di ricorso inammissibile, in quanto il vizio di motivazione sulla dichiarazione di responsabilità era fondato su profili di censura che si risolvevano nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello. Tali doglianze, omettendo una critica argomentata alla sentenza impugnata, erano da considerare non specifiche ed apparenti.

La doglianza mirava, inoltre, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito. La Corte richiama il principio per cui la valutazione degli elementi di fatto è riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, esulando dai poteri della Corte di cassazione una “rilettura” degli stessi.

Quanto alla sussistenza del reato, la motivazione della Corte territoriale è stata ritenuta esente dai vizi dedotti. In particolare, la circostanza che l’attribuibilità della carta prepagata alla prevenuta non risultasse esclusa dalla denuncia di smarrimento presentata il giorno successivo all’accredito è stata valutata come priva di riscontro effettivo.

In relazione al secondo motivo, concernente la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, la Corte ha rilevato che la motivazione dei giudici di appello era esente da evidenti illogicità, avendo questi evidenziato i numerosi e gravi precedenti penali dell’imputata. Il diniego può essere motivato facendo riferimento ai soli elementi ritenuti decisivi, rimanendo disattesi tutti gli altri.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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