Corrispondente non inserito in redazione può svolgere mansioni di redattore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1219 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di lavoro giornalistico, per attribuire al corrispondente da redazione decentrata, pur in assenza di inserimento formale in una redazione, la qualifica di redattore, occorre accertare la sussistenza di due condizioni, oltre all’elaborazione della notizia: il carattere continuativo della trasmissione delle notizie e il carattere generale delle medesime, anche nazionali o estere, in aggiunta a quelle locali. La continuità deve pertanto intendersi riferita non solo alle notizie locali, ma anche a quelle di rilevanza nazionale. Quando il rapporto di lavoro subordinato sia pacifico e siano acclarate modalità, entità e importanza delle prestazioni, la qualifica di corrispondente “tout court” risulta riduttiva: l’inquadramento va operato con riguardo all’attività oggettivamente espletata, che comprovi l’inserimento fisso del giornalista nell’organizzazione economica e funzionale dell’impresa.
Il Fatto
Il Tribunale di Napoli aveva accolto la domanda del lavoratore nei confronti della società editrice, dichiarando la sussistenza di un rapporto di lavoro giornalistico subordinato a tempo indeterminato full-time, con mansioni di redattore a decorrere da una data indicata in sentenza, con condanna alla regolarizzazione contributiva e al pagamento delle differenze retributive.
La Corte d’appello di Napoli, in parziale riforma, aveva confermato la natura subordinata del rapporto ma aveva diversamente qualificato la prestazione come quella del corrispondente ai sensi dell’art. 12 del CCNLG, valorizzando il mancato inserimento in redazione, la mancata partecipazione alla c.d. cucina redazionale e l’assenza di vincoli di orario e di presenza.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha esaminato congiuntamente i primi due motivi di ricorso, concernenti la presunta improcedibilità dell’appello per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di altre società assolte in primo grado. La Corte ha precisato che, essendo venuta meno l’inscindibilità delle cause, non sussisteva alcuna necessità di integrare il contraddittorio ex art. 331 c.p.c., atteso che il capo di sentenza che aveva escluso la responsabilità dei terzi non era oggetto di censura e su di esso si era formato il giudicato.
Quanto al ricorso incidentale, con cui la società contestava la natura subordinata del rapporto, la Corte ne ha affermato l’infondatezza. Ha ricordato che gli estremi della subordinazione nel lavoro giornalistico ricorrono allorché sussistano il vincolo di dipendenza, la responsabilità di un servizio e la continuità dell’impegno, dovendo il giornalista essere costantemente disponibile per le esigenze del datore di lavoro.
La Corte ha quindi accolto il terzo motivo del ricorso principale. Ha rammentato che, ai sensi dell’art. 5 del c.c.n.l. del 10 gennaio 1959, reso efficace erga omnes, la qualifica di redattore del corrispondente richiede l’elaborazione della notizia, la continuità della trasmissione e il carattere generale delle notizie trasmesse. Ha precisato che tali criteri valgono anche per il corrispondente che operi in Italia, non inserito in una redazione decentrata, quando il rapporto sia caratterizzato da subordinazione con particolare regolamentazione contrattuale e temporale.
La sentenza impugnata aveva invece utilizzato parametri non pertinenti, quali il mancato inserimento in redazione o la mancata partecipazione alla c.d. cucina redazionale, che non si attagliano al caso in esame, caratterizzato da un inserimento fisso del lavoratore nell’organizzazione dell’impresa. La Cassazione ha pertanto cassato la sentenza con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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