Notifica appello tributario: la distinta raccomandate timbrata prova la spedizione (Cass. civ. Sez. V n. 34091 del 24.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di appello tributario notificato a mezzo del servizio postale, l’onere di provare la tempestività della spedizione può essere assolto anche mediante la produzione della distinta delle raccomandate consegnate all’ufficio postale, purché rechi il timbro datario dell’ufficio stesso. In tal caso il documento assume valore probatorio equipollente alla ricevuta di spedizione, non essendo necessaria né la sottoscrizione dell’impiegato postale né la dicitura “accettate”. L’attestazione del timbro a calendario è assistita da fede privilegiata, con conseguente esclusione della declaratoria di inammissibilità del gravame. Il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio dell’appellante decorre dalla data di ricezione del plico da parte del destinatario.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava a un professionista un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2009, rideterminando il reddito di lavoro autonomo e richiedendo il pagamento di IRPEF e addizionali. Il contribuente impugnava l’atto dinanzi alla C.t.p. di Cosenza, che accoglieva il ricorso ritenendo nullo l’accertamento per mancata instaurazione del contraddittorio preventivo.
L’Ufficio proponeva appello dinanzi alla C.t.r. della Calabria, che lo rigettava con sentenza depositata il 2 novembre 2020. Avverso tale pronuncia l’Ufficio ricorreva per cassazione con un unico motivo, incentrato sull’error in procedendo in cui sarebbe incorsa la Commissione regionale nel dichiarare inammissibile il gravame. Il contribuente è rimasto intimato.
La Motivazione della Corte
Il motivo denuncia la violazione degli artt. 20 e 53 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 156 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. La C.t.r. aveva ritenuto inidonea a provare la tempestiva notifica la documentazione prodotta dall’Ufficio, qualificando la distinta delle raccomandate come mero foglio formato dall’Agenzia e giudicando il deposito dell’avviso di accertamento non sostitutivo della ricevuta di spedizione.
La Corte ritiene il ricorso fondato. Il principio è quello espresso dalle Sezioni Unite n. 13452 del 29 maggio 2017: la prova principe della tempestività della notifica postale è la ricevuta di spedizione, ma l’avviso di ricevimento può assumere valore equipollente a condizione che la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica o timbro datario.
A tale orientamento si affianca la giurisprudenza secondo cui la prova può essere fornita anche con la distinta delle raccomandate munita del timbro datario dell’ufficio postale. La Corte richiama Cass. n. 29784 del 25 ottobre 2021, che ha escluso la sanzione dell’inammissibilità per la notifica postale dell’appello tributario, e Cass. n. 16997 del 16 giugno 2021, che ha riconosciuto al timbro apposto sulla distinta cumulativa valore equipollente alla singola ricevuta. La veridicità dell’attestazione è presidiata penalmente, trattandosi di attività compiuta da un pubblico agente nell’esercizio delle sue funzioni.
La Corte precisa poi che né la mancanza di sottoscrizione dell’impiegato postale in calce al timbro né l’assenza della dicitura “accettate” inficiano la capacità dimostrativa del documento. Di segno opposto è invece l’ipotesi di assenza del timbro sulla distinta, che la riduce a mero atto di parte, inidoneo a provare la data di spedizione, come affermato da Cass. n. 30945 del 3 dicembre 2024.
Nel caso di specie la C.t.r. ha omesso di valutare l’elemento decisivo: la distinta prodotta recava il timbro dell’ufficio postale con data 15 gennaio 2018, idoneo a certificare con fede privilegiata la consegna dell’atto per la notifica, dunque tempestiva rispetto al termine ultimo del 16 gennaio 2018. Quanto alla costituzione, le Sezioni Unite hanno stabilito che il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione del plico da parte del destinatario; essendo l’appello ricevuto il 17 e 18 gennaio 2018, la costituzione del 7 febbraio 2018 è rituale. Il ricorso è quindi accolto, la sentenza cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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