Inammissibili i motivi che chiedono rivalutazione del fatto accertato (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 27686 del 16.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che contesti la ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito è inammissibile. La deduzione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, attraverso le risultanze di causa, è esterna all’esatta interpretazione della norma e resta affidata alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità. Il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ricorre solo in relazione al fatto accertato e incontestato, sicché la censura che critichi la vicenda storica è attratta nell’ambito del n. 5 del medesimo articolo, nella formulazione tempo per tempo vigente. In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame di fatti decisivi è deducibile solo indicando le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e dimostrandone la diversità. La contumacia del convenuto costituisce comportamento neutrale, cui non si ricollega la mancata contestazione dei fatti allegati dall’attore.

Il Fatto

Il lavoratore, già impiegato presso una società in regime di somministrazione, agisce nei confronti della stessa per sentir accertare di essere stato vittima di mobbing e straining, oltre che di condotte vessatorie, chiedendo la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, questi ultimi da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 cod. civ.

Il Tribunale respinge le domande. La Corte d’Appello di Milano conferma la decisione, rilevando l’inidoneità delle allegazioni contenute nel ricorso introduttivo a giustificare le pretese risarcitorie. Il lavoratore propone ricorso per cassazione con quattro motivi; la società resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina i quattro mezzi e li dichiara tutti inammissibili. Il primo motivo, che denuncia la mancata ammissione dei file audio dei colloqui, non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte territoriale aveva ritenuto superflua l’acquisizione degli audio, poiché dalle trascrizioni prodotte dalla stessa parte attrice non emergeva prova di condotte aziendali vessatorie. Si tratta di valutazione del materiale probatorio, non sindacabile in sede di legittimità.

Il secondo motivo deduce il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. in un’ipotesi preclusa dalla ricorrenza della doppia conforme, senza che siano indicate le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e di quella di rigetto dell’appello, e senza dimostrarne la diversità.

Il terzo motivo denuncia solo formalmente la violazione dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata, quale operata dai giudici di merito. Nella specie il ricorrente lamenta l’omessa valutazione del quadro d’insieme dei fatti, proponendo una diversa valutazione degli stessi: censura che inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito e resta fuori dal perimetro del n. 3.

Il quarto motivo denuncia impropriamente la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. Le Sezioni Unite n. 20867 del 2020 hanno chiarito che tale violazione è riscontrabile solo ove si alleghi che il giudice non abbia operato secondo il suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuire alla prova un valore diverso, ovvero, per le prove soggette a specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutarle secondo prudente apprezzamento. Esula dal perimetro della norma il rilievo sulla mancata costituzione in primo grado della società: la contumacia è comportamento neutrale, cui non può riconnettersi la mancata contestazione dei fatti allegati dall’attore.

Il ricorso è dunque inammissibile nel suo complesso, con condanna del ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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