Interpretazione della domanda e accordo sindacale: sindacato di legittimità limitato (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 24048 del 28.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’interpretazione della domanda giudiziale e dei suoi confini è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione per il solo fatto di non corrispondere alle attese della parte, ove sia sorretta da adeguata motivazione. Il giudice, nell’esercizio del potere di qualificazione della pretesa, non è vincolato alle formule letterali adoperate ma deve accertarne il contenuto sostanziale, desumibile dall’esame complessivo dell’atto, dalle deduzioni istruttorie e dalle produzioni documentali. Parimenti, l’accertamento della volontà negoziale espressa in un accordo aziendale costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e per vizio di motivazione. L’apprezzamento sull’operatività del principio di non contestazione è parimenti riservato al giudice del merito.

Il Fatto

Una compagnia aerea ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello di Venezia aveva respinto i suoi appelli, riuniti, nei confronti di numerosi lavoratori. I giudici di merito avevano accertato il diritto di costoro alle differenze retributive derivanti dalla rideterminazione della base di calcolo, mediante inserimento della voce “indennità trasporto Venezia” nella retribuzione parametro fissata da un accordo sindacale del 25 settembre 2008, al fine di assicurare a piloti e assistenti di volo una retribuzione mensile non inferiore, a parità di ore di volo, a una data percentuale di quella che sarebbe stata corrisposta dalla precedente compagnia.

La società aveva anche impugnato la decisione che aveva respinto l’opposizione al decreto ingiuntivo emesso in attuazione della sentenza dichiarativa del diritto. La questione approda in cassazione con cinque motivi, tra cui la dedotta violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dei canoni di ermeneutica contrattuale.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il motivo relativo all’art. 112 cod. proc. civ., secondo cui i lavoratori, pur avendo fondato la pretesa sulla mancata inclusione dell’indennità nella retribuzione parametro, avevano concluso rivendicando direttamente la voce in busta paga. Il motivo è inammissibile: l’interpretazione della domanda e dei suoi confini è riservata al giudice del merito e non basta che l’interpretazione non corrisponda alle attese della parte per giustificare la cassazione, ove sia sorretta da adeguata motivazione.

La Corte ribadisce che il contenuto della domanda deve essere valutato con un esame complessivo dell’atto, senza arrestarsi all’uso di formule sacramentali, potendosi desumere anche dalle deduzioni istruttorie e dalle produzioni documentali. Il giudice di merito, nell’esercizio del potere di interpretazione e qualificazione, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte, ma deve accertare il contenuto sostanziale della pretesa, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituire d’ufficio un’azione diversa.

Quanto al profilo della non contestazione, la Corte osserva che, nel vigore del novellato art. 115 cod. proc. civ., spetta al giudice del merito apprezzare l’esistenza e il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti. Tale accertamento è sindacabile in cassazione solo per difetto assoluto o apparenza di motivazione o per manifesta illogicità.

Il motivo sull’ermeneutica contrattuale è respinto perché l’accertamento della volontà negoziale è un accertamento di fatto riservato al giudice del merito. La parte ricorrente, nella sostanza, si limita a rivendicare un’interpretazione alternativa plausibile: ma quando di un testo negoziale sono possibili più interpretazioni, non è consentito dolersi in legittimità che sia stata privilegiata l’altra.

Infine, il motivo sulla motivazione è in parte inammissibile, per la ricorrenza di una doppia conforme che preclude il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., e in parte infondato. Le Sezioni Unite hanno ritenuto che l’anomalia motivazionale integri un error in procedendo solo nei casi di mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa e incomprensibile, ipotesi non ricorrenti nella specie. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna della ricorrente alle spese e con l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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