Differenze retributive: la detrazione dell’acconto va operata al netto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 33643 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di accertamento contabile delle differenze retributive spettanti al lavoratore, dalle somme lorde dovute devono essere detratte le somme corrisposte dal datore nel loro concreto ed effettivo importo, a nulla rilevando che il datore non abbia operato le ritenute previdenziali e fiscali prescritte. L’accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore vanno effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, ma i problemi connessi con la detrazione riguardano il diverso e successivo momento dei pagamenti. Ne consegue che l’acconto versato al netto si detrae al netto, e non al lordo: la detrazione al lordo presuppone che il debitore abbia provveduto al versamento delle imposte corrispondenti.
Il Fatto
Una società propone ricorso per cassazione, con un unico motivo, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma che aveva confermato la decisione di primo grado. In quel giudizio, revocato il decreto ingiuntivo richiesto dal lavoratore per spettanze a titolo di TFR, era stata rideterminata la somma dovuta a tale titolo, in considerazione dell’acconto versato nelle more dalla società.
Il lavoratore resiste con controricorso. La Consigliera delegata propone la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. per manifesta infondatezza del motivo. La ricorrente deposita istanza per la decisione ai sensi della stessa norma e due memorie; il procedimento si svolge in camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il motivo deduce violazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c., per avere la sentenza impugnata ritenuto corretta la decurtazione dell’importo netto (acconto) da quello lordo (TFR). La Corte ritiene il motivo infondato.
Dalla parte motiva della decisione impugnata si ricava che la somma detratta in acconto è stata considerata dalla Corte d’Appello come riferita “al netto”. Il giudice di seconde cure ha rilevato che il datore di lavoro non aveva dedotto né dimostrato di avere operato sulla somma concretamente corrisposta in acconto le ritenute fiscali e previdenziali, dimostrando anzi di ignorarne il relativo ammontare.
In tale contesto, la pretesa della società di rideterminazione “al lordo” dell’acconto versato, con detrazione del relativo importo sull’ammontare del complessivo TFR dovuto calcolato al lordo, non è accoglibile. La Corte richiama la costante giurisprudenza secondo cui l’accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, mentre i problemi connessi con la detrazione di somme per tali titoli riguardano il diverso e successivo momento dei pagamenti (Cass. n. 18584/2008).
Trova quindi applicazione il principio, correttamente evocato nella sentenza impugnata, secondo il quale, in sede di accertamento contabile delle differenze retributive, dalle somme lorde spettanti al lavoratore devono essere detratte le somme corrisposte dal datore nel loro concreto ed effettivo importo, a nulla rilevando che il datore non abbia operato le ritenute prescritte (Cass. nn. 18584/2008, 6337/2003, 9198/2000, 13735/1992, 18044/2015, 21010/2013).
Nel caso in esame si tratta di pagamento di acconto in quota limitata sul debito retributivo per TFR complessivo: è stato pertanto detratto quanto pagato a titolo di acconto al netto; sarebbe stato detratto al lordo ove il debitore avesse provveduto al versamento delle imposte corrispondenti. In ogni caso, la determinazione del credito lordo e netto del lavoratore, detratto quanto versato dal datore quale sostituto d’imposta, potrà essere effettuata in sede di saldo, in rapporto all’importo complessivo dovuto.
Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese, liquidate e distratte in favore del difensore della parte controricorrente. Il Collegio applica inoltre l’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., come previsto dall’art. 380-bis, quarto comma, c.p.c., e dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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