Appello tributario: motivi reiterativi e dovere decisorio del giudice (Cass. civ. Sez. V n. 10289 del 16.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario l’appello è caratterizzato da un principio devolutivo pieno, con la conseguenza che la riproduzione, da parte dell’appellante, delle argomentazioni già proposte in primo grado non è di per sé motivo di inammissibilità dell’impugnazione, ove non si traduca in una mera richiesta di nuovo accertamento di fatto. La mancata confutazione, da parte del giudice di secondo grado, della dedotta inadeguatezza motivazionale della sentenza di primo grado integra violazione dell’art. 53 D.Lgs. n. 546 del 1992 e impone la cassazione con rinvio.
Il Fatto
Con avviso di accertamento l’Agenzia delle entrate accertava a carico di un contribuente, per l’anno di imposta 2006 e per l’attività di ristorazione, maggiori ricavi, rideterminando il reddito di impresa ai fini irpef, irap e iva e liquidando maggiori imposte e contributi previdenziali, con interessi e sanzioni.
La CTP rigettava il ricorso del contribuente, compensando le spese. Il contribuente proponeva appello, dichiarato inammissibile dalla CTR per difetto di specifici motivi. Il contribuente ricorreva per cassazione con un unico motivo; l’Agenzia resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 53 D.Lgs. n. 546 del 1992: il contribuente aveva chiesto al giudice di secondo grado una nuova valutazione di merito, per avere quello di primo grado omesso di compierla. La Corte ritiene il motivo ammissibile, a differenza di quanto eccepito in controricorso, perché non contiene alcuna richiesta di un nuovo accertamento di fatto, censurando al contrario in diritto la dichiarazione di inammissibilità dell’appello in difetto dei presupposti di legge.
Nel merito il motivo è fondato. È la stessa CTR a dare atto, nella parte dedicata allo svolgimento del processo, che il contribuente, con l’atto di appello, riproduce le argomentazioni proposte ai primi giudici e chiede la riforma della sentenza impugnata.
Tale rilievo è di per sé sufficiente, alla luce del principio devolutivo pieno che caratterizza l’appello anche nel processo tributario — a differenza del giudizio di cassazione — a fondare un’effettiva consistenza devolutiva dell’atto di appello, idonea a sostenere il preciso ed ineludibile dovere decisorio del giudice, come affermato da Cass. n. 125 del 2017 e Cass. n. 1200 del 2016.
In aggiunta, il contribuente allega che la richiesta alla CTR di una riedizione del giudizio di merito era espressamente motivata in funzione di un’inadeguata valutazione, da parte della CTP, delle doglianze avanzate con il ricorso introduttivo. Su tale deduzione la CTR nulla osserva: la confutazione dell’effettiva inadeguatezza motivazionale della sentenza di primo grado avrebbe potuto giustificare la dichiarazione di inammissibilità di motivi meramente reiterativi.
Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania per nuovo esame e per le spese, comprese quelle del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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