Frequentazioni ambigue e colpa ostativa all’equa riparazione (Cass. pen. Sez. 4 n. 18645 del 25.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, è ostativa al riconoscimento dell’indennizzo, ai sensi dell’art. 314, comma 1, cod. proc. pen., la condotta che, per evidente e macroscopica negligenza o imprudenza, abbia determinato una situazione tale da costituire una non voluta ma prevedibile ragione di intervento dell’autorità giudiziaria, sostanziandosi nell’adozione del provvedimento restrittivo. Le frequentazioni con soggetti gravati da precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti integrano colpa grave ostativa solo se il giudice della riparazione motivi sulla loro oggettiva idoneità a essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti, richiedendosi quanto meno un rapporto di concausalità con il provvedimento cautelare. Il giudizio di riparazione è autonomo rispetto al giudizio di cognizione, ma il giudice non può ritenere provati fatti che il giudice della cognizione non ha accertato, né non provate circostanze che questi ha valutato come dimostrate.

Il Fatto

Il ricorrente, assolto con sentenza irrevocabile dal reato di cui agli artt. 110 e 81 cod. pen., 73 e 80 d.P.R. n. 309/1990 per l’acquisizione di tre chilogrammi di cocaina, chiedeva l’equa riparazione per la detenzione subita in carcere e agli arresti domiciliari. La Corte d’appello di Roma rigettava l’istanza, individuando comportamenti gravemente colposi ostativi all’indennizzo, fondati sulle frequentazioni del richiedente con un soggetto pluripregiudicato e sull’accertamento, contenuto nella sentenza assolutoria, di una diversa cessione di sostanza stupefacente. Avverso tale provvedimento l’interessato proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione richiama il principio secondo cui la colpa grave ostativa può concretizzarsi in comportamenti processuali o extraprocessuali, suscettibili di esplicare un’efficacia sinergica rispetto all’evento detenzione. La valutazione va compiuta secondo un criterio ex ante, non già per verificare se la condotta integri gli estremi di reato, ma solo se essa abbia ingenerato la falsa apparenza della configurabilità del reato, in rapporto di causalità con la restrizione.

La Corte ribadisce l’autonomia del giudizio di riparazione rispetto al giudizio di cognizione, con il limite per cui il giudice della riparazione non può ritenere provati fatti non riconosciuti dal giudice della cognizione, né non provate circostanze da questi valutate come dimostrate. Le frequentazioni con soggetti coinvolti in traffici illeciti possono essere ostative solo se il giudice motivi sulla loro idoneità a essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto di concausalità con il provvedimento restrittivo.

Nel caso di specie, la Corte ritiene che l’ordinanza impugnata abbia fatto buon governo di tali principi. Le visite del richiedente al soggetto pluripregiudicato, nel periodo in cui questi era agli arresti domiciliari e risultava dedito allo smistamento di partite di cocaina, costituiscono circostanze conducenti. La conversazione intercettata, in cui si faceva riferimento al soprannome del ricorrente e a “tre pacchi”, espressione gergale per indicare chili di cocaina, è stata valutata dal giudice di primo grado come prova della ricezione della sostanza.

La sentenza assolutoria, pur escludendo la prova sulla cessione dei tre chilogrammi di cocaina, ha comunque accertato una diversa cessione di altra sostanza dal medesimo soggetto al richiedente. Tale accertamento, non smentito dalla pronuncia liberatoria, è idoneo a fondare il diniego, essendosi verificato un comportamento suscettibile di esplicare efficacia sinergica rispetto all’evento detenzione, in quanto idoneo a indurre in errore l’autorità giudiziaria circa la sussistenza di gravi indizi di reità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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