Omesso preavviso di rigetto annulla diniego di permesso di costruire convenzionato (TAR Lazio n. 14600 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 costituisce un vizio procedimentale che determina l’annullamento del provvedimento finale, ove questo sia stato adottato all’esito di una valutazione discrezionale. Tale omissione non è suscettibile di sanatoria processuale ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della stessa legge, in forza dell’espresso disposto del terzo periodo di tale norma, che esclude l’applicazione del meccanismo sanante ai provvedimenti adottati in violazione dell’art. 10-bis. Ne consegue che l’atto amministrativo, seppure assistito da una motivazione, è illegittimo e il procedimento deve regredire alla fase antecedente alla comunicazione dei motivi ostativi, restituendo all’amministrazione il potere di rideterminarsi nel pieno contraddittorio con il privato.
Il Fatto
La società ricorrente, promissaria acquirente di alcuni terreni, presentava al Comune un’istanza di permesso di costruire convenzionato ex art. 28-bis del d.P.R. n. 380/2001, per la realizzazione di due villini e delle opere di urbanizzazione in una zona residenziale di espansione. Il Comune, dopo una richiesta di integrazione documentale, respingeva l’istanza, ritenendo l’intervento non compatibile con la pianificazione urbanistica attuativa e qualificando l’utilizzo delle infrastrutture di una lottizzazione confinante come un espediente per aggirare le previsioni del P.R.G. Avverso tale diniego, i ricorrenti proponevano ricorso, deducendo, tra gli altri, la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 per l’omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.
La Motivazione della Corte
Il TAR, preliminarmente, ha respinto l’istanza istruttoria volta all’ordine di esibizione di documenti, ritenendo la causa matura per la decisione. Nel merito, ha giudicato fondato e assorbente il motivo relativo all’omesso preavviso di rigetto, qualificando la richiesta di integrazione documentale inviata dal Comune come un mero atto istruttorio e non come una comunicazione dei motivi ostativi. Secondo il Collegio, la funzione del preavviso di rigetto, che costituisce una “seconda chance” per il privato, può realizzarsi solo quando l’istruttoria è conclusa e la determinazione è orientata negativamente, circostanza che non ricorreva nella specie. La nota comunale, infatti, si esprimeva in termini dubitativi e non sollevava la questione, poi decisiva, dell’inidoneità delle opere di urbanizzazione della lottizzazione limitrofa a soddisfare gli standard.
Quanto alla possibile sanatoria processuale, il TAR ha escluso l’applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, richiamando il terzo periodo della norma che prevede l’inapplicabilità del meccanismo sanante ai provvedimenti adottati in violazione dell’art. 10-bis. Tale conclusione è stata affermata con specifico riferimento ai provvedimenti di natura discrezionale, quale è quello relativo al permesso di costruire convenzionato, per i quali la violazione della norma procedimentale non può essere superata. Il Collegio ha inoltre rilevato che i ricorrenti avevano assolto l’onere di indicare gli elementi che, se introdotti in fase procedimentale, avrebbero potuto influire sul contenuto del provvedimento, deducendo circostanze di fatto e valutative idonee a condurre, in astratto, a una decisione differente.
Alla luce della fondatezza del motivo, il TAR ha disposto l’assorbimento delle restanti censure e ha annullato il provvedimento impugnato, con conseguente regressione del procedimento alla fase antecedente al vizio. L’amministrazione è stata quindi obbligata a rideterminarsi sull’istanza, previo espletamento del contraddittorio procedimentale ai sensi dell’art. 10-bis, indicando compiutamente le ragioni del diniego e controdeducendo alle osservazioni del privato. La domanda risarcitoria è stata invece respinta, in quanto l’annullamento per vizi procedimentali non implica un giudizio definitivo sulla spettanza del bene della vita e comporta la riedizione del potere.
Nota della Redazione
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