Revoca nulla osta comunicata al lavoratore senza sanzioni per colpe altrui (TAR Liguria n. 690 del 25.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato, disposta ai sensi dell’art. 22, comma 5-ter, del D.Lgs. n. 286/98 all’esito delle verifiche amministrative, deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento e dal preavviso di diniego al lavoratore interessato, quale destinatario degli effetti del provvedimento. Le irregolarità commesse dal datore di lavoro nella domanda di ingresso non sono imputabili al lavoratore e non possono, pertanto, giustificare la revoca del nulla osta che incida sulla sua posizione giuridica, tanto più quando le stesse siano suscettibili di regolarizzazione e non appaiano di gravità tale da compromettere l’ingresso. In tali casi, la revoca determina una lesione sproporzionata del diritto al rispetto della vita privata e familiare del lavoratore, tutelato dall’art. 8 della Convenzione EDU, rendendo illegittimo il provvedimento per violazione delle guarentigie procedimentali e dei principi di proporzionalità e di imputabilità.

Il Fatto

Un lavoratore extracomunitario era entrato in Italia nel 2024 sulla base del nulla osta provvisorio rilasciato in via interinale, ai sensi dell’art. 22, comma 5, del D.Lgs. n. 286/98, nell’ambito dei flussi di ingresso. Assunto come operaio, aveva prestato regolare attività lavorativa fino al licenziamento comunicato nel maggio 2025, motivato dalla revoca del nulla osta all’ingresso. Il provvedimento di revoca, tuttavia, era stato comunicato al solo datore di lavoro, che non ne aveva dato tempestiva notizia al dipendente, il quale ne era venuto a conoscenza solo con la lettera di licenziamento e successivamente attraverso l’accesso agli atti.

Dalla documentazione visionata, il lavoratore aveva appreso che la revoca era stata disposta per alcune inadempienze del datore di lavoro, a lui non imputabili. Avverso tale provvedimento, il lavoratore aveva proposto ricorso, deducendo la violazione delle guarentigie procedimentali, la violazione degli artt. 22 e 24 del TUI e la lesione dell’art. 8 della Convenzione EDU.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente rilevato che il permesso di soggiorno rilasciato nelle more del giudizio era condizionato all’accoglimento del ricorso, non determinando la cessazione della materia del contendere. Nel merito, il Collegio ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, osservando che la mancata comunicazione del preavviso di revoca e della revoca stessa aveva precluso al lavoratore la partecipazione procedimentale, in violazione delle garanzie previste dalla legge.

Quanto al secondo motivo, il Tribunale ha accolto la censura relativa alla non imputabilità al lavoratore delle irregolarità commesse dal datore di lavoro. Nel caso di specie, le irregolarità rilevate sulla domanda di ingresso erano suscettibili di regolarizzazione e non apparivano di gravità tale da giustificare la revoca del nulla osta.

Il Collegio ha infine ritenuto fondato anche il terzo motivo, evidenziando che la revoca aveva pregiudicato la posizione del lavoratore che, dopo essere entrato regolarmente in Italia e aver lavorato per alcuni mesi, si era trovato in una situazione di irregolarità per ragioni a lui non imputabili. Tale esito è stato ritenuto lesivo del diritto al rispetto della vita privata e familiare tutelato dall’art. 8 della Convenzione EDU, imponendo all’Amministrazione un contemporamento degli interessi in gioco.

In accoglimento del ricorso, il Tribunale ha annullato il provvedimento impugnato. L’Amministrazione, che aveva già avviato il riesame della revoca, è stata onerata di concludere il procedimento nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, adeguandosi alle coordinate conformative. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della particolarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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