Giudizio di ottemperanza e spese accessorie al titolo esecutivo (TAR Campania n. 2117 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato amministrativo, una volta decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, il giudice dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione alla sentenza e nomina sin d’ora il commissario ad acta. Quanto alle spese successive al titolo, sono dovute solo quelle funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza — pubblicazione, esame e notifica della pronuncia, atti accessori — perché trovano titolo nello stesso provvedimento giudiziale. Non sono dovute le spese non funzionali a quel fine, quali quelle di precetto o delle procedure esecutive risultate non satisfattive, poiché la scelta di strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è imputabile alla libera determinazione del creditore.
Il Fatto
I ricorrenti, avvocati che si difendono in proprio, ottengono dal TAR Campania una sentenza di condanna del Comune al pagamento delle spese di lite, liquidate in duemila euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato. Notificano il titolo in forma esecutiva e attendono il decorso del termine dilatorio previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
Poiché l’amministrazione non adempie, propongono ricorso per l’ottemperanza al giudicato, chiedendo la declaratoria dell’obbligo di pagamento e, in via ulteriore, la nomina di un commissario ad acta. Il Comune intimato non si costituisce.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 112, comma 2, lett. b), cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze esecutive del giudice amministrativo. Nel caso concreto la sentenza azionata è esecutiva e il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo è decorso senza esito.
Il ricorso è quindi fondato. Non essendo allegata alcuna prova dell’adempimento, il Tribunale dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo, fissando il termine di 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza.
Il Collegio nomina sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega a un funzionario di adeguata professionalità, perché si attivi dietro apposita istanza di parte qualora, alla scadenza del termine fissato, l’amministrazione non abbia ancora provveduto. Il commissario dovrà adottare ogni misura idonea a consentire il pagamento entro l’ulteriore termine di 60 giorni dall’istanza e depositare una succinta relazione sull’attività svolta, con richiesta di liquidazione del compenso e nota spese, nel rispetto del termine dettato dall’art. 71 d.P.R. n. 115/2002.
Sul secondo profilo, il Tribunale ricostruisce il perimetro delle spese accessorie al titolo. Nel giudizio di ottemperanza sono dovute, oltre agli interessi sulle somme liquidate, le spese relative a pubblicazione, esame e notifica della pronuncia e agli atti accessori, perché hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale. Non sono invece dovute le spese non funzionali all’introduzione del giudizio, quali quelle di precetto o relative a procedure esecutive non satisfattive: il creditore della pubblica amministrazione può scegliere liberamente tra esecuzione civile e ottemperanza, ma, optando per la seconda, non può traslare sul debitore i costi della via abbandonata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’amministrazione intimata, con liquidazione contenuta in ragione della linearità e della natura seriale della controversia.
Nota della Redazione
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