Appello improcedibile per mancata comparizione dell’appellante a due udienze (Corte dei Conti Sez. III App. n. 155 del 14.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’appello proposto avanti la Corte dei conti è dichiarato improcedibile, anche d’ufficio, quando l’appellante non compare né all’udienza di discussione né a quella di rinvio disposta ai sensi dell’art. 196 c.g.c. La norma processuale configura un onere di comparizione a carico dell’appellante, il cui inadempimento determina la definizione del giudizio in rito, con conferma della decisione impugnata e senza esame del merito. L’improcedibilità opera d’ufficio, non richiedendo istanza di parte né costituzione dell’appellato, e assorbe ogni doglianza sostanziale, ivi comprese quelle relative alla regolamentazione delle spese del grado precedente.
Il Fatto
Un dipendente della Polizia di Stato, in congedo dal 30.09.2010, proponeva ricorso avanti la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Puglia per ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico, con attribuzione dell’indennità integrativa speciale in misura intera e separata sulla pensione e sulla tredicesima mensilità in quota A. Il giudice di primo grado rigettava la domanda, assumendo che, a decorrere dal 1° gennaio 1995, l’indennità integrativa speciale è inclusa tra le voci stipendiali nella base pensionabile, con valorizzazione nel limite dell’80 per cento, e condannava il ricorrente alle spese per euro 526,00.
Il ricorrente impugnava la decisione con atto di appello, deducendo la violazione dell’art. 99 del d.P.R. n. 1092/1973, dell’art. 13 del d.lgs. n. 503/1992 e dell’art. 15 della legge n. 724/1994, oltre a vizi di motivazione e all’errata applicazione dell’art. 31, comma 3, c.g.c. in materia di spese. La trattazione orale veniva fissata per l’udienza del 19 marzo 2025.
La Motivazione della Corte
All’udienza del 19 marzo 2025 il Presidente, constatata l’assenza dei difensori di parte appellante, disponeva il rinvio della discussione all’udienza dell’8 ottobre 2025, ai sensi dell’art. 196 c.g.c., con comunicazione curata dalla Segreteria.
All’udienza di rinvio il Collegio prendeva nuovamente atto dell’assenza della parte appellante. La questione giuridica si concentra quindi sull’applicazione della norma processuale che disciplina le conseguenze della mancata comparizione.
La Sezione richiama il chiaro tenore dell’art. 196 c.g.c., secondo cui, se l’appellante non compare all’udienza di discussione, il collegio rinvia la causa a una successiva udienza, della quale la segreteria dà comunicazione; se anche alla nuova udienza l’appellante non compare, l’appello è dichiarato improcedibile anche d’ufficio.
Integrandosi entrambi i presupposti — assenza alla prima udienza e assenza a quella di rinvio — la Corte dichiara l’improcedibilità del giudizio. La declaratoria opera d’ufficio e prescinde dalla costituzione dell’appellato, che infatti non si è costituito.
Per l’effetto, la Corte conferma la sentenza impugnata e nulla dispone per le spese, stante l’assenza di costituzione di parte appellata. Le doglianze di merito sull’indennità integrativa speciale e sulla condanna alle spese restano assorbite dalla definizione in rito.
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Nota della Redazione
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