Rito abbreviato contabile e danno da tangente precluso dal doloso arricchimento (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 560 del 13.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa, il rito abbreviato di cui all’art. 130, comma 8, c.g.c. non è ammissibile in relazione alla voce di danno da tangente, perché questa è connotata da doloso arricchimento del convenuto e presenta quindi una causa ostativa alla definizione premiale. Il rito è invece esperibile, previo concorde parere della Procura, per la sola componente di danno all’immagine, con corresponsione di una somma non superiore al 50% di quanto richiesto in citazione. Il giudice contabile verifica, con cognizione allo stato degli atti, l’ammissibilità formale dell’istanza e la congruità della somma proposta, tenuto conto della gravità della condotta e dell’entità del danno.

Il Fatto

La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Campania ha citato in giudizio due convenuti per sentirli condannare in solido al pagamento, in favore dell’azienda regionale per il diritto allo studio, di € 12.000,00 a titolo di danno da tangente e di € 24.000,00 a titolo di danno all’immagine. Il pregiudizio erariale era contestato quale conseguenza del reato di corruzione aggravata, accertato in via definitiva in sede penale.

Nel costituirsi, i convenuti hanno chiesto l’ammissione al rito abbreviato ex art. 130 c.g.c., proponendo il pagamento integrale del danno da tangente e il pagamento del 50% del danno all’immagine. L’attore erariale ha espresso parere di inammissibilità della richiesta quanto al danno da tangente, reputando invece congrua la proposta di pagamento per la voce di danno all’immagine. La Sezione, con decreto, ha ammesso il rito abbreviato nei soli limiti del danno all’immagine, determinando in € 12.000,00 la somma dovuta in solido e fissando il termine perentorio per il versamento. Il giudizio è quindi giunto alla definizione dopo l’avvenuto pagamento delle somme.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla funzione dell’istituto, richiamando la ratio deflattiva della giurisdizione di responsabilità e lo scopo di garantire l’incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all’erario. Il rito abbreviato consente al convenuto in primo grado, previa acquisizione del concorde parere della Procura, di chiedere nella memoria di costituzione la definizione alternativa del giudizio mediante il versamento di una somma non superiore al 50% di quanto richiesto in citazione.

Il Collegio ha ribadito che l’organo decidente è chiamato ad accertare, sulla base di una cognizione allo stato degli atti, la sussistenza delle condizioni formali di ammissibilità dell’istanza e la congruità della somma proposta. A tal fine rilevano la gravità della condotta e l’entità del danno, secondo il richiamo alla Sez. Giur. Lombardia, sent. n. 142/2018.

Su questa base il decreto della Sezione ha escluso l’operatività del rito premiale per il danno da tangente, trattandosi di voce caratterizzata da doloso arricchimento e perciò preclusiva dell’applicazione dell’istituto. La definizione anticipata è stata invece ammessa per il danno all’immagine, con determinazione della somma complessivamente dovuta in solido dai convenuti e fissazione di un termine perentorio per l’adempimento.

Accertato l’avvenuto versamento delle somme indicate, la Sezione ha ritenuto sussistenti tutti i presupposti di legge per la positiva conclusione del rito premiale. Ha pertanto definito il giudizio ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c., dichiarando che, limitatamente al danno all’immagine, nulla è più dovuto dai convenuti in relazione alla fattispecie di responsabilità amministrativa formulata con l’atto introduttivo.

Le spese di lite sono state poste a carico dei convenuti in applicazione del principio della soccombenza virtuale e liquidate come da dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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