Amministratore giudiziario non revocato resta responsabile fino alla revoca formale (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 236 del 06.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’amministratore giudiziario di beni sequestrati e poi confiscati alla criminalità organizzata prosegue ope legis nel proprio incarico anche dopo la confisca definitiva. La cessazione delle funzioni richiede un provvedimento espresso di revoca o la nomina di altro amministratore, restando irrilevante il mancato conferimento formale. In assenza di revoca, egli è tenuto alla custodia, alla conservazione e all’amministrazione dei beni, con l’obbligo di porre in essere gli atti necessari a non aggravarne la situazione patrimoniale. L’omessa disdetta del contratto di locazione, la mancata liquidazione dell’azienda cessata e l’omessa segnalazione della morosità agli organi competenti integrano responsabilità amministrativa. Il danno erariale indiretto si prescrive dal pagamento al terzo danneggiato.
Il Fatto
La Procura regionale ha esercitato l’azione di responsabilità amministrativa nei confronti di due amministratori giudiziari, già custodi di un’azienda commerciale sottoposta a sequestro preventivo e poi confiscata. La condotta contestata consiste nell’avere omesso di risolvere il contratto di locazione dell’immobile in cui si svolgeva l’attività, cessata alla fine del 2005, continuando a occupare i locali senza corrispondere i canoni e senza liberare gli immobili dai beni aziendali.
A seguito della condanna dell’Agenzia al pagamento dei canoni maturati, quest’ultima ha definito in via transattiva la controversia, liquidando la somma poi richiesta a titolo di danno erariale. Gli amministratori hanno eccepito la prescrizione e l’inammissibilità dell’azione, sostenendo di essere cessati dalle funzioni per effetto della confisca definitiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di inammissibilità. L’art. 35 bis del d.lgs. n. 159/2011, introdotto dalla legge n. 161/2017, si limita a prevedere l’esenzione dalla responsabilità civile dell’amministratore per gli atti compiuti nel periodo di efficacia del sequestro, fatti salvi i casi di dolo e colpa grave. La responsabilità contabile trova il proprio fondamento nell’art. 1 della legge n. 20/1994, sicché la giurisdizione della Corte dei conti sussiste ogni volta che la contestazione riguardi un comportamento in violazione dei doveri d’ufficio, un nocumento patrimoniale effettivo e il nesso causale tra condotta ed evento.
Infondata è anche l’eccezione di prescrizione. Il termine decorre, per il danno c.d. indiretto, dalla data di emissione del titolo di pagamento al terzo danneggiato. Il pagamento è avvenuto il 20 giugno 2019 e gli inviti a dedurre sono stati notificati nel 2023 e nel 2024, prima della maturazione del quinquennio.
Nel merito, il Collegio ricostruisce la disciplina applicabile ratione temporis. L’art. 2 novies della legge n. 575/1965 disponeva che, dopo la confisca, l’amministratore proseguisse le proprie funzioni sotto il controllo dell’ufficio del territorio, salva revoca espressa. L’art. 5, primo comma, lett. d), del d.l. n. 4/2010 ha previsto che l’amministratore, se confermato, proseguisse l’attività sotto la direzione dell’Agenzia. Poiché l’azienda era già stata confiscata in via definitiva, in assenza di un formale provvedimento di revoca i convenuti erano tenuti a proseguire l’amministrazione fino alla rimozione del 21 maggio 2013. La tesi della cessazione automatica è contraddetta dalle relazioni periodiche e dal rendiconto, che attestano la prosecuzione della gestione.
La condotta esigibile consisteva nel preservare il valore aziendale e nel non aggravarne la situazione finanziaria. I convenuti avrebbero dovuto disdettare il contratto, rilasciare l’immobile e liquidare le passività, facendo ricorso alle somme disponibili o all’anticipazione dello Stato. Essi invece omisero ogni iniziativa e non rappresentarono tempestivamente la morosità agli organi competenti. Il Collegio qualifica la condotta come dolosa, ravvisando la piena consapevolezza della violazione dei doveri e del pregiudizio erariale.
La pretesa è accolta solo per i canoni non corrisposti, con esclusione delle spese legali, imputabili all’inerzia dell’amministrazione danneggiata, non costituitasi in giudizio. I convenuti sono condannati in solido al pagamento di euro 127.000,00, oltre rivalutazione e interessi. Sul potere riduttivo dell’addebito il Collegio non si pronuncia, escluso dall’accertamento del dolo.
Nota della Redazione
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