Fatture false per lavori eseguiti in economia: danno erariale e recupero A.R.G.E.A. (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 60 del 02.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile, la percezione di contributi pubblici giustificata da fatture ideologicamente false, attestanti prestazioni di terzi in realtà inesistenti, integra illecito erariale anche quando l’intervento sovvenzionato sia stato materialmente realizzato dal beneficiario. L’erogazione pubblica, infatti, presuppone l’effettività del costo cui si riferisce: ove l’onere non sia stato concretamente sopportato dal percipiente, viene meno la ragione stessa della provvidenza. L’assoluzione penale con formula ampia non vincola il giudice contabile, stanti i principi di autonomia e separatezza dei due giudizi e il diverso canone probatorio del “più probabile che non”. I recuperi effettuati dall’organismo pagatore, se non riferibili con certezza all’importo contestato, non escludono il danno, ma si valutano in sede esecutiva.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un’indagine della Guardia di Finanza nel settore della Politica Agricola Comune. L’A.R.G.E.A. della Regione Sardegna aveva concesso a una società agricola, nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, un contributo di complessivi Euro 54.566,86 per la posa in opera di recinzioni. Secondo la ricostruzione accusatoria, le fatture emesse da alcune imprese fornitrici erano false, poiché i lavori erano stati realizzati “in economia” dalla stessa società beneficiaria, in un sistema di scambi incrociati di fatture e flussi finanziari sostanzialmente nulli.
La Procura Regionale ha citato in giudizio la società e il suo legale rappresentante per il danno patrimoniale pari all’intero contributo incassato. I convenuti si sono difesi eccependo l’assoluzione nel processo penale perché il fatto non sussiste, l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese senza difensore, la prescrizione, l’effettiva realizzazione e collaudabilità delle opere, il recupero integrale del contributo da parte di A.R.G.E.A. e il difetto di dolo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto tutte le questioni pregiudiziali. L’istanza di CTU è stata dichiarata inammissibile per irrilevanza, essendo il materiale documentale già sufficiente a ricostruire la dinamica dei fatti. Quanto alla sentenza penale di assoluzione, i Giudici hanno richiamato i principi di autonomia e separatezza del giudizio contabile rispetto a quello penale, rilevando che in sede penale non è stato escluso il fatto materiale, ma solo il reato, e che nel processo contabile vige il canone del “più probabile che non”.
Le dichiarazioni rese dal convenuto alla Guardia di Finanza sono state ritenute pienamente utilizzabili, in virtù del principio della circolarità delle prove e dell’art. 116 cod. proc. civ. L’eccezione di prescrizione è stata disattesa: l’occultamento doloso del danno fa decorrere il termine dalla scoperta del fatto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, legge n. 20/1994.
Nel merito, la Corte ha ritenuto irrilevante l’effettiva realizzazione dei lavori: in caso di contributo, l’erogazione presuppone l’effettività del costo, e l’uso di fatture false rende indebita la percezione. La facoltà di eseguire i lavori “in economia” doveva essere richiesta a monte e dichiarata veridicamente nell’istanza di aiuto. La somma rivendicata è stata confermata, poiché le fatture false assorbivano oltre Euro 102.000 delle spese ammesse.
La Corte ha inoltre escluso che il raggiungimento degli obiettivi pubblicistici possa elidere la responsabilità, essendo stato snaturato il rapporto di cofinanziamento tra capitale pubblico e privato. Quanto ai recuperi, la documentazione è apparsa generica e non riconducibile con certezza all’importo contestato, con rinvio alla fase esecutiva. Riconosciuto il dolo e il nesso eziologico, i convenuti sono stati condannati in solido al pagamento di Euro 54.566,86, oltre rivalutazione e interessi.
Nota della Redazione
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