Omesso versamento imposta di soggiorno e responsabilità contabile del gestore (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 107 del 18.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il gestore di struttura ricettiva extralberghiera che incassa le somme a titolo di imposta di soggiorno e non le riversa all’ente locale è agente contabile esterno e risponde del relativo danno erariale davanti alla Corte dei conti. La qualifica permane anche dopo le modifiche introdotte dall’art. 180, comma 3, d.l. n. 34/2020, che hanno attribuito al gestore il ruolo di responsabile del pagamento dell’imposta. L’art. 5-quinquies, d.l. n. 146/2021 rende applicabile l’art. 4, comma 1-ter, d.lgs. n. 23/2011 anche ai fatti anteriori al 19 maggio 2020. La condotta omissiva, reiterata nonostante i solleciti, integra l’elemento soggettivo del dolo e legittima la condanna al pagamento delle somme non versate, oltre rivalutazione e interessi.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio ha convenuto in giudizio la titolare e gestrice di una casa e appartamento per vacanze, chiedendone la condanna al pagamento, in favore di Roma Capitale, di euro 1.872,50 oltre accessori. La somma corrisponde al contributo di soggiorno incassato dai clienti nell’anno 2018 e mai riversato al Comune.
La vicenda processuale si snoda attraverso una prima pronuncia della Sezione giurisdizionale, che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario, e la successiva riforma ad opera della Sezione II di Appello, che ha affermato la giurisdizione contabile e rimesso il giudizio al primo giudice. La Procura ha quindi riassunto il giudizio. Roma Capitale è intervenuta a sostegno delle ragioni attoree. La convenuta è rimasta contumace.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Sezione dichiara la contumacia della convenuta, ritualmente intimata. Sulla giurisdizione, il Collegio si dichiara vincolato a quanto affermato dalla sentenza della Sezione II di Appello, che ha riconosciuto la permanenza della qualifica di agente contabile e del rapporto di servizio in capo alla convenuta. Il giudizio va quindi definito nel merito.
Sul piano normativo, la Corte ricostruisce la disciplina dell’imposta di soggiorno, introdotta dall’art. 14, comma 16, lett. e), d.l. n. 78/2010 e dall’art. 4, d.lgs. n. 23/2011. L’art. 180, comma 3, d.l. n. 34/2020 ha aggiunto il comma 1-ter, che attribuisce al gestore la responsabilità del pagamento dell’imposta e degli ulteriori adempimenti, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi. L’art. 5-quinquies, d.l. n. 146/2021 ha chiarito l’applicabilità di tale disciplina anche ai casi anteriori alla sua entrata in vigore.
Nel merito, il Collegio accerta la sussistenza di tutti gli elementi della responsabilità amministrativa. Dagli accertamenti della Polizia locale, condotti su un blocchetto di ricevute fiscali, emerge che la convenuta ha riscosso nel 2018 la somma di euro 1.872,50 a titolo di contributo di soggiorno, senza comunicarla né versarla al Comune, neppure dopo i solleciti.
La Corte qualifica la condotta come omissiva e connotata da dolo, stante la palese e reiterata inottemperanza a obblighi giuridici chiari e conoscibili. Il danno è ritenuto certo, attuale e concretamente quantificato nella somma incassata e non riversata. La domanda attorea è accolta. Roma Capitale, intervenuta ai sensi dell’art. 85 c.g.c., non ottiene la condanna della convenuta alle spese legali. La convenuta è condannata alle spese del giudizio, anche del grado di appello, in applicazione dell’art. 31, comma 5, c.g.c.
Nota della Redazione
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