Verbale di inottemperanza alla demolizione non è atto impugnabile (TAR Campania n. 1673 del 16.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il verbale con cui il Comune accerta la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione non ha natura provvedimentale né autonoma efficacia lesiva e non è pertanto impugnabile in via autonoma, restando l’unico atto impugnabile l’ordinanza di demolizione. Esso ha valore meramente ricognitivo del decorso del tempo e dell’inerzia del responsabile e, al più, costituisce titolo per l’immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari. Il comprovato vano decorso del termine di novanta giorni dall’ingiunzione comporta la perdita del diritto dominicale del privato sul bene abusivo e della legittimazione a presentare istanza di accertamento di conformità. L’omessa indicazione, nell’ordinanza di demolizione, dell’area da acquisire non ne determina l’illegittimità, ben potendo tale indicazione essere contenuta nel successivo atto di accertamento dell’inottemperanza.
Il Fatto
Una comproprietaria e il conduttore di un immobile sito nel territorio comunale hanno impugnato il verbale con cui l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, ha accertato la mancata ottemperanza a tre ingiunzioni a demolire adottate negli anni 2009 e 2016, disponendone la notifica agli ingiunti. Il verbale, secondo i ricorrenti, costituirebbe titolo per l’immissione nel possesso delle opere abusive e per la trascrizione nei registri immobiliari. Sono state impugnate, per quanto di ragione, anche le stesse ordinanze di demolizione.
I ricorrenti hanno dedotto che il verbale sarebbe stato redatto da soggetti non legittimati, sarebbe generico e carente degli elementi tipici del provvedimento e non consentirebbe di comprendere quali cespiti siano stati effettivamente acquisiti al patrimonio comunale. Si è costituito il Comune resistente. All’udienza pubblica la causa è stata assegnata a sentenza, previo rilievo d’ufficio di possibili profili d’inammissibilità.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha anzitutto dichiarato il ricorso inammissibile. Al verbale di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione non può essere riconnesso valore provvedimentale né efficacia lesiva, cosicché esso non è autonomamente impugnabile. L’atto ha natura meramente ricognitiva del decorso del tempo e della mancata esecuzione spontanea, senza contenuto dispositivo proprio: la sfera giuridica del privato viene incisa solo dall’ordinanza, unico atto contro cui è possibile proporre impugnazione. Il Collegio richiama sul punto una consolidata giurisprudenza amministrativa.
Superando l’assorbimento, il ricorso è stato ritenuto anche infondato. Non coglie nel segno l’eccezione relativa alla sottoscrizione dell’atto: dal verbale emerge che lo stesso è stato redatto e sottoscritto anche dal Segretario comunale, cui erano state affidate funzioni aggiuntive di sostituzione dei dirigenti in caso di assenza o impedimento. I funzionari, in esito a sopralluogo, hanno accertato che le opere abusive non erano state eliminate.
Il Tribunale respinge poi la censura sulla mancata distinzione tra momento accertativo e momento acquisitivo. Non è stato impugnato il provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale, bensì il formale accertamento dell’inottemperanza, avente al più valore di titolo per l’immissione in possesso e per la trascrizione. Il comprovato vano decorso del termine di novanta giorni non può che comportare la perdita del diritto dominicale del privato sul bene abusivo.
Richiamando l’art. 31, comma 4, del d.P.R. n. 380/2001, il Collegio ricorda che, decorso inutilmente il termine, il bene e l’area di sedime sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune. La Adunanza Plenaria n. 16 del 2023 ha chiarito che il proprietario che lascia trascorrere il termine perde ogni titolo di legittimazione sul bene e la legittimazione a presentare istanza di sanatoria. Il rispetto del termine di novanta giorni costituisce dunque sia termine per la perdita della proprietà sia termine di legittimazione alla sanatoria.
Infine, non colgono nel segno le doglianze sul contenuto del verbale: consistenza e allocazione degli immobili sono desumibili dai richiami catastali contenuti nell’atto. L’omessa indicazione, nell’ordinanza di demolizione, dell’area da acquisire non ne determina l’illegittimità, potendo essere riportata nel momento dell’acquisizione. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile e infondato, con condanna dei ricorrenti alle spese di lite.
Nota della Redazione
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