Omesso versamento IVA crisi liquidità prova consegna certificazioni (Cass. pen. Sez. III n. 10320 del 14.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di omesso versamento dell’IVA, la crisi di liquidità del debitore alla scadenza del termine non esclude la colpevolezza del contribuente, salvo che risulti provato che siano state adottate tutte le iniziative per provvedere alla corresponsione del tributo. Nel reato di omessa emissione delle certificazioni, la consegna delle certificazioni ai sostituiti è accertamento imprescindibile e non può desumersi, neppure presuntivamente, dalla sola dichiarazione della teste sulla regolarità retributiva. In presenza di una causa di estinzione del reato per prescrizione, i vizi di motivazione della sentenza impugnata non sono rilevabili in sede di legittimità, poichè il giudice del rinvio avrebbe comunque l’obbligo di dichiarare immediatamente l’estinzione.
Il Fatto
La Corte di appello di Milano, con sentenza del 20.02.2024, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Como, dichiarava di non doversi procedere per taluni reati e rideterminava la pena per i residui capi d’imputazione, tra cui violazioni dell’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, dell’art. 10-bis e dell’art. 10-ter del medesimo decreto.
Il condannato ricorreva per cassazione, deducendo quattro censure: la genericità delle contestazioni sulle fatture soggettivamente inesistenti, la mancata prova del rilascio delle certificazioni ai lavoratori, l’ascrivibilità della crisi di liquidità e l’asserita apoditticità delle pene accessorie. La questione approdava così al giudizio di legittimità.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato a eccezione del secondo motivo. Quanto alle violazioni dell’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, il ricorrente ha svolto considerazioni generiche e fattuali. I giudici di merito hanno accertato l’utilizzo, nelle dichiarazioni delle società, di fatture soggettivamente inesistenti, recanti contenuti generici e privi di specificazione delle attività. La risultanza contabile del pagamento costituiva, secondo la Corte territoriale, un elemento artificioso volto a dissimulare la falsità ideologica dei documenti fiscali. Il motivo si è appalesato rivalutativo e dunque estraneo al perimetro cognitivo del giudice di legittimità.
Il terzo motivo riproponeva il tema della crisi di liquidità senza confrontarsi con la sentenza impugnata, secondo cui non era provato che il contribuente avesse fronteggiato la debitoria con ogni mezzo, mentre era provato il contrario: la scelta deliberata di destinare le risorse al pagamento dei dipendenti senza attingere al patrimonio personale, proseguendo un’attività in perdita. La decisione è in linea con la giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 23796 del 21.03.2019).
Il quarto motivo è stato giudicato inconsistente: le pene accessorie temporanee erano state indicate nella durata della pena principale, evenienza ritenuta congrua dalla giurisprudenza (Sez. 3, n. 8041 del 23.01.2018). Il motivo di appello sul punto era, del resto, estremamente generico, così che la Corte territoriale correttamente non lo ha sviluppato.
E’ stato invece ritenuto fondato il secondo motivo. La dichiarazione della teste sulla regolarità retributiva non basta a provare la consegna delle certificazioni ai lavoratori, trattandosi di fatti anteriori alla modifica normativa dell’art. 7 d.lgs. n. 158 del 2015. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 24782 del 22.03.2018 e le successive pronunce rese dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 115 del 2022. La fondatezza avrebbe imposto l’annullamento con rinvio, ma tale epilogo è precluso dall’intervenuta estinzione del reato per prescrizione, maturata a luglio 2024, tenuto conto anche dei 107 giorni di sospensione. Richiamate le Sezioni Unite n. 35490 del 28.05.2009, la Corte ha annullato senza rinvio sul capo estinto, eliminando la porzione di pena di un mese di reclusione e adeguando le pene accessorie.
Nota della Redazione
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