Assorbimento e giudicato cautelare dopo condanna non definitiva (Cass. pen. Sez. IV n. 10317 del 14.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari, il principio dell’assorbimento comporta che, intervenuta una sentenza di condanna non definitiva per i medesimi fatti, il giudice dell’appello cautelare può valutare, ai fini della permanenza dei gravi indizi di colpevolezza, solo gli elementi sopravvenuti idonei a incidere sul quadro probatorio, non quelli diretti a inficiare la legittimità delle prove poste a fondamento della condanna, da dedurre nel giudizio di merito. La sopravvenienza della condanna fa venir meno, salvo prova nuova, l’interesse dell’indagato alla verifica dell’originaria sussistenza degli indizi. La presunzione di adeguatezza della custodia di cui all’art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. opera non solo al momento dell’adozione della misura, ma anche nelle successive vicende relative alle esigenze cautelari: solo fatti nuovi, da cui risulti un mutamento in melius del quadro, possono condurre alla sostituzione con misura meno afflittiva. Il controllo di legittimità sulla motivazione del provvedimento cautelare si limita alla verifica della logica e dei principi di diritto, non potendo risolversi in una diversa valutazione delle risultanze già esaminate dal giudice di merito.

Il Fatto

Il ricorrente è sottoposto a custodia cautelare per il reato di cui agli artt. 74 d.P.R. n. 309/1990 e 416 bis.1 cod. pen., con il ruolo di garante dell’operatività di un sodalizio e di finanziatore del gruppo. Il Tribunale di Napoli, in sede di appello cautelare, ha rigettato l’istanza difensiva, ritenendo confermati la gravità indiziaria e il quadro cautelare, già riconosciuti in sede di riesame e dal giudice di legittimità con pronuncia del 24/04/2024.

Il Tribunale ha richiamato la preclusione del giudicato cautelare, superabile solo da questioni nuove, e ha valorizzato la condanna in primo grado del ricorrente alla pena di anni sedici e mesi otto di reclusione, ritenuta preclusiva di ulteriori valutazioni sulla gravità indiziaria. Quanto alle esigenze cautelari, ha ritenuto permanente il pericolo di reiterazione, alla stregua della negativa personalità, della gravità delle condotte e del ruolo associativo. La difesa ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Il ricorso viene rigettato. La Corte ribadisce che il vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame consente al giudice di legittimità la sola verifica dell’adeguatezza delle ragioni addotte ai canoni della logica e ai principi di diritto, non il controllo delle censure che si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice di merito, richiamando Sez. 4 n. 26992 del 2013, Sez. 6 n. 49153 del 2015 e Sez. 3 n. 17395 del 2023.

Quanto alla preclusione, le ordinanze cautelari, esaurite le impugnazioni, hanno efficacia preclusiva endoprocessuale sulle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte: la stessa questione non può essere riproposta neppure con argomenti diversi (Sez. U. n. 14535 del 2006, Librato; Sez. 3 n. 8669 del 2024).

Il passaggio decisivo riguarda l’assorbimento. Poiché sussiste identità di imputato, di reato e di procedimento, il giudice dell’appello cautelare, chiamato a decidere dopo una sentenza di condanna appellabile per gli stessi fatti, può valutare solo gli elementi sopravvenuti idonei a incidere sul quadro probatorio, non quelli diretti a inficiare la legittimità delle prove su cui la condanna si fonda, da proporre al giudice di appello nel merito (Sez. F. n. 41667 del 2013, Minasi; Sez. 2 n. 5988 del 2014). La decisione cautelare non può porsi in contrasto con la sentenza, pur non irrevocabile, resa sui medesimi fatti e nei confronti dello stesso soggetto, stante la relazione di strumentalità tra procedimento incidentale e principale; la sopravvenienza della condanna fa venir meno l’interesse alla verifica dell’originaria sussistenza degli indizi, salvo prova nuova (Sez. 1 n. 55459 del 2017, Gagliardi).

Il secondo motivo è infondato. Non è censurabile una sentenza per il silenzio su una specifica deduzione quando la stessa risulti disattesa dalla motivazione complessivamente considerata (Sez. 1 n. 27825 del 2013; Sez. 5 n. 6746 del 2019). Nella specie il Tribunale ha tenuto conto di tutti gli aspetti dedotti, procedendo a una rinnovazione della verifica delle esigenze cautelari, in chiave costituzionalmente orientata. La presunzione di adeguatezza della custodia in carcere di cui all’art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. opera anche nelle vicende successive alla genesi della misura, sicché solo fatti nuovi, da cui emerga un mutamento in melius, possono condurre alla sostituzione con misura meno afflittiva (Sez. 1 n. 82 del 2016, Sorgenti). L’allontanamento territoriale è stato valutato e giudicato inidoneo a contenere il pericolo di reiterazione. Al rigetto segue la condanna alle spese processuali e la trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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