Reati tributari: connessione temporale e bis in idem nel doppio binario sanzionatorio (Cass. pen. Sez. III n. 25505 del 08.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Non sussiste violazione del divieto convenzionale di bis in idem, in relazione all’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU e all’art. 117, comma 1, Cost., quando tra procedimento amministrativo tributario e processo penale per il medesimo fatto storico sussista una connessione sostanziale e temporale tale da rendere le sanzioni parte di un unico sistema sanzionatorio, purché sia garantito un meccanismo compensativo idoneo a evitare la sproporzione complessiva. La connessione temporale va riferita al momento di avvio e allo svolgimento dei procedimenti, non ai tempi della loro definizione, che possono non coincidere. Nei reati tributari il giudice può fondare il proprio convincimento sulle risultanze di accertamenti fiscali di tipo induttivo-presuntivo, ferma l’autonoma valutazione ai sensi dell’art. 192, comma 1, cod. proc. pen. Il dolo specifico di evasione, nel delitto di omessa dichiarazione di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, può desumersi dall’entità del superamento della soglia di punibilità e dalla consapevolezza dell’ammontare dell’imposta dovuta, anche nella forma del dolo eventuale.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di una ditta individuale, era stato condannato in primo grado per il reato di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, per non aver presentato la dichiarazione relativa alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto per l’anno 2014, con evasione di IVA per oltre centosessantamila euro. La Corte di appello di Palermo, in parziale riforma, aveva disposto la confisca per equivalente dei beni fino alla concorrenza di quell’importo, confermando nel resto la condanna.
Avverso tale sentenza il condannato ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi, deducendo la violazione del divieto di bis in idem per il cumulo tra sanzione amministrativa, divenuta definitiva nel gennaio 2018, e condanna penale; la congetturalità della ricostruzione del volume d’affari e l’insussistenza di dolo specifico; il contrasto con un giudicato assolutorio formatosi in altro procedimento sulla base del medesimo verbale di verifica; l’omessa applicazione della normativa sopravvenuta più favorevole; il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, affrontando anzitutto il tema del doppio binario sanzionatorio. Ha richiamato il principio secondo cui non vi è violazione del divieto convenzionale di bis in idem quando le sanzioni amministrativa e penale, riferite al medesimo fatto, siano legate da una connessione sostanziale e temporale tale da integrare un unico sistema, sempre che operi un meccanismo compensativo.
La doglianza sulla mancanza di connessione temporale — essendo l’avviso di accertamento divenuto definitivo nel 2018 e il processo penale concluso in appello solo nel 2025 — è stata giudicata manifestamente infondata: la connessione temporale deve riferirsi al momento di avvio e di svolgimento dei procedimenti, non ai tempi della loro definizione, che possono anche non coincidere, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità citata (Sez. 5 n. 31507 del 15.04.2021).
Quanto alla ricostruzione del volume d’affari, la Corte ha rilevato che si tratta di questione di fatto, risolta dalla Corte territoriale mediante accertamenti indiretto-presuntivi, senza che ne sia stato dedotto il travisamento. Ha ribadito che, per il principio di atipicità dei mezzi di prova ex art. 189 cod. proc. pen., il giudice può avvalersi delle risultanze degli accertamenti fiscali di tipo induttivo, ferma l’autonoma valutazione ex art. 192, comma 1, cod. proc. pen.
Il motivo sul dolo specifico è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha confermato che esso può desumersi dall’entità del superamento della soglia di punibilità, unitamente alla piena consapevolezza dell’esatto ammontare dell’imposta dovuta, anche nella forma del dolo eventuale. La Corte territoriale aveva ritenuto che le vendite delle giacenze fossero avvenute completamente in nero, con condotta scientemente preordinata all’evasione.
Il quarto e il quinto motivo sono stati dichiarati inammissibili perché nuovi, non risultando proposti con l’atto di appello. Il sesto motivo è stato giudicato manifestamente infondato: il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente alla sola assenza di elementi negativi, ma richiede elementi di segno positivo. Dall’infondatezza dei motivi precedenti è derivata, a cascata, l’inammissibilità anche del settimo, relativo alla confisca per equivalente.
Nota della Redazione
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