Omesso versamento IVA, crisi di liquidità e oneri di allegazione (Cass. pen. Sez. III n. 31243 del 13.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di omesso versamento dell’IVA di cui all’art. 10 ter del d.lgs. n. 74 del 2000, l’imputato può invocare l’assoluta impossibilità di adempiere il debito erariale, quale causa di esclusione della responsabilità penale, solo se assolve gli oneri di allegazione sulla non imputabilità a sé della crisi economica e sull’impossibilità di fronteggiarla con misure idonee, provando di aver posto in essere ogni possibile azione, anche pregiudizievole per il proprio patrimonio, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà. Il pagamento prioritario degli stipendi dei dipendenti non è scriminato dall’art. 51 cod. pen., poiché l’ordine di preferenza dei crediti da lavoro opera solo nelle procedure esecutive e fallimentari. L’ammissione alla messa alla prova è subordinata a un giudizio prognostico discrezionale, insindacabile in cassazione se motivato, e la reiterazione delle condotte di evasione osta a una prognosi favorevole.
Il Fatto
Il Tribunale aveva condannato l’imputato, legale rappresentante di una società, per tre episodi di omesso versamento dell’IVA, con pena condizionalmente sospesa. La Corte di appello, in parziale riforma, ha dichiarato estinti per prescrizione i reati relativi ai fatti del 2015 e del 2016 e, per il residuo episodio del 2017, ha rideterminato la pena, confermando nel resto la decisione.
Il ricorrente ha dedotto tre motivi: l’insussistenza dell’elemento soggettivo, per essere l’omissione dipesa da una crisi irreversibile di liquidità; il rigetto della richiesta di messa alla prova; la mancata declaratoria di prescrizione per l’annualità 2016.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto ribadito che la scusabilità della condotta omissiva non opera automaticamente. In linea con i propri precedenti (Sez. 3 n. 23796 del 2019, Sez. 3 n. 8352 del 2014 e Sez. 3 n. 20266 del 2014), l’imputato deve provare sia la non imputabilità a sé della crisi, sia di aver tentato ogni strada per reperire le risorse necessarie, senza riuscirvi per cause a lui non imputabili. Nel caso concreto la Corte territoriale ha escluso che tali oneri fossero assolti: la crisi di liquidità era insorta dopo le omissioni, il mancato pagamento da parte della committente non era comprovato e non era stata offerta prova dei tentativi di rimedio.
La Corte ha poi escluso che il pagamento prioritario dei dipendenti possa scriminare l’omissione. Richiamando Sez. 3 n. 52971 del 2018, ha ricordato che l’ordine di preferenza dei crediti (art. 2777 e art. 2778 cod. civ.) opera solo nell’ambito delle procedure esecutive e fallimentari, ove vige la par condicio creditorum, e non in contesti diversi, al fine di escludere l’elemento soggettivo del reato.
Quanto alla messa alla prova, la Corte ha richiamato Sez. 2 n. 19350 del 2026 e Sez. 6 n. 37346 del 2022: l’ammissione è espressione di un giudizio prognostico insindacabile in legittimità se sorretto da adeguata motivazione, condotto sugli indicatori dell’art. 133 cod. pen. I giudici di merito hanno legittimamente disatteso l’istanza, valorizzando la reiterazione delle condotte di evasione e il contegno dell’imputato, che non ha adeguatamente provato di essersi adoperato al risarcimento, avendo peraltro interrotto i versamenti rateali.
Infine, la Corte ha confermato il regime prescrizionale applicabile. Il reato residuo è stato commesso il 27 dicembre 2017, nella vigenza della disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017. Richiamando Sezioni Unite n. 20989 del 2024, ha ribadito che la sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen. si applica ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalle leggi n. 3 del 2019 e n. 134 del 2021. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.