Confisca di prevenzione e assoluzione nel giudizio presupposto (Cass. pen. Sez. V n. 24867 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice della prevenzione, pur potendo valutare ogni elemento fattuale idoneo a fondare la prognosi di pericolosità a prescindere dall’esistenza di un parallelo accertamento penale, non può esaurire il proprio compito nel mero richiamo a provvedimenti coercitivi, a ordinanze di rinvio a giudizio o a sentenze di condanna, anche non definitive. Egli ha l’obbligo di procedere a una valutazione autonoma di tali elementi, specificando quelli concretamente considerati e le ragioni della loro valenza per la prognosi di pericolosità sociale, comune o qualificata. Tale apprezzamento va svolto con rigore tanto maggiore quanto più l’esito del procedimento penale sia stato favorevole al proposto, tenendo conto delle reali ragioni del convincimento di non colpevolezza e verificando se dal tessuto argomentativo emergano accertamenti ostativi alla trasmigrazione dei dati in sede di prevenzione. Ai fini della confisca di cui alla lett. b) dell’art. 1 d. lgs. n. 159 del 2011, le categorie di delitto devono presentare i requisiti dell’abitualità, del carattere lucrogenetico e della rilevante incidenza sui redditi del proposto, ancorati a precisi elementi di fatto.
Il Fatto
La proposta ricorrente impugna il decreto con cui la Corte d’appello di Ancona, rigettando l’appello, ha confermato la confisca di un immobile formalmente intestato ai genitori ma ritenuto nella sua disponibilità. Il ricorso si articola in tre motivi: l’incoerente accertamento della pericolosità, fondato solo per relationem su un pregresso decreto di sequestro; l’incongrua perimetrazione temporale della pericolosità, desunta da condotte riferite a un’indagine per la quale era stata raggiunta una pronuncia assolutoria; la censura della ritenuta fittizietà dell’intestazione, in presenza di risorse finanziarie lecite dei genitori e di una locazione stipulata con la nipote.
La questione approda in Cassazione per verificare se il giudice della prevenzione possa fondare la pericolosità su elementi tratti da procedimenti penali definiti con assoluzione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla premessa sistematica: le categorie di delitto legittimanti la confisca ai sensi della lett. b) dell’art. 1 d. lgs. n. 159 del 2011 devono presentare un triplice requisito, ancorato a precisi elementi di fatto dei quali il giudice di merito deve rendere conto in motivazione: l’abitualità, il carattere lucrogenetico dei delitti e la loro rilevante incidenza sui redditi del proposto, secondo il richiamo a Sez. 5, n. 182 del 2020, Zangrillo. Il carattere lucrogenetico non può affermarsi sulla sola astratta idoneità dell’attività a generare profitto, ma non richiede analitica dimostrazione, potendo desumersi dal tenore di vita, dalla sproporzione patrimoniale e dall’assenza di fonti lecite di reddito, come precisato da Corte cost. n. 24 del 2019.
Su questa base il giudice di merito aveva dato atto dei plurimi delitti in materia di stupefacenti commessi a partire dal 2016, dell’assenza di lecita attività lavorativa e della sproporzione con il tenore di vita, valorizzando due condanne definitive e il coinvolgimento in un’indagine per condotte commesse tra il 2018 e il 2021.
La difesa ha però prodotto gli esiti di tale ultimo giudizio: una sentenza del 3 febbraio 2026 di assoluzione perché il fatto non sussiste. Ciò impone la rivalutazione degli elementi fondanti la pericolosità. La Corte riconosce che il giudice della prevenzione può valutare ogni elemento fattuale idoneo alla prognosi, ma non può limitarsi a richiamare provvedimenti coercitivi o sentenze; deve procedere a una valutazione autonoma, indicando gli elementi considerati e le ragioni della loro valenza, secondo Sez. 1, n. 1701 del 1990, Di Gennaro.
L’apprezzamento va svolto con rigore tanto maggiore quanto più l’esito penale sia favorevole al proposto, tenendo conto delle reali ragioni del convincimento di non colpevolezza, come affermato da Sez. 6, n. 13269 del 2025, Curcio, Sez. 6, n. 921 del 2015, Gelsomino e Sez. 1, n. 36878 del 2023, Bruzzaniti. Considerata l’epoca di acquisto dell’immobile e le ragioni dell’assoluzione, si impone una analitica valutazione degli elementi fattuali richiamati.
L’accoglimento dei primi due motivi assorbe la censura sulla fittizietà dell’intestazione; il decreto è annullato con rinvio alla Corte d’appello di Perugia.
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Nota della Redazione
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