Errore di fatto sul termine d’impugnazione e ricorso straordinario ex art. 625-bis (Cass. pen. Sez. I n. 1311 del 13.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso straordinario per errore di fatto, previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen., è rimedio di carattere eccezionale, che deroga all’intangibilità dei provvedimenti della Corte di cassazione e non tollera applicazioni analogiche. L’errore di fatto che ne legittima l’esperimento coincide con l’errore revocatorio e consiste nella svista o nell’errore di percezione in cui la Corte sia incorsa nella lettura degli atti del giudizio, sempre che tale inesatta cognizione abbia determinato una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata. Esula dall’errore di fatto ogni profilo valutativo, sicché il travisamento del fatto inteso come travisamento del significato, o come inesatta interpretazione delle risultanze, non può fondare il rimedio. Non è deducibile, ai sensi della stessa norma, la mancata considerazione dell’errore revocatorio in cui sia incorso il giudice di merito, neppure se prospettato come astrattamente rilevabile in sede di ricorso ordinario.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso straordinario, ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., avverso l’ordinanza con cui la Cassazione, Quinta Sezione penale, aveva dichiarato inammissibile per tardività il suo ricorso per cassazione. Quel ricorso era diretto contro la sentenza della Corte di appello che, in riforma della condanna di primo grado per reati fallimentari, aveva rideterminato il trattamento sanzionatorio.
La difesa censura il computo del termine d’impugnazione. Secondo l’ordinanza impugnata il termine era scaduto il 9 dicembre 2023; per il ricorrente doveva invece individuarsi nel 7 febbraio 2024. Su questa base, l’atto depositato il 22 gennaio 2024 doveva ritenersi tempestivo.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla natura eccezionale del rimedio. L’art. 625-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 6, comma 6, legge n. 128/2001, deroga al principio di intangibilità del giudicato, cardine del sistema delle impugnazioni. Il divieto di applicazione oltre i casi espressamente considerati, sancito dall’art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale, impedisce di sindacare pronunce diverse da quelle connotate da definitività. Il riferimento è ai canoni consolidati formatisi anche sul modello dell’art. 395, comma 5, cod. proc. civ., richiamato nel testo con Sez. U n. 1603 del 2002.
Da qui la delimitazione dell’errore di fatto. Esso consiste in sviste o errori di percezione nella lettura degli atti, idonei a condurre a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza l’errore. Coincide con l’errore revocatorio, nelle due forme dell’invenzione e dell’omissione. Ne resta fuori il travisamento del significato, che è profilo valutativo. Neppure può dedursi, con il rimedio straordinario, la mancata considerazione dell’errore revocatorio del giudice di merito, prospettato come rilevabile in sede di ricorso ordinario ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Applicati questi principi, il ricorso è fondato. L’ordinanza impugnata aveva calcolato il termine senza tener conto dell’indicazione del termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza di appello, riportata nel dispositivo e letta in udienza. Da quella scadenza decorreva il termine di quarantacinque giorni per impugnare; a esso andavano poi aggiunti quindici giorni ai sensi dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., per l’assenza dell’imputato nel giudizio di appello. Il termine finale cadeva così al 7 febbraio 2024, con la conseguenza che il ricorso depositato il 22 gennaio 2024 era tempestivo.
La Corte revoca pertanto l’ordinanza impugnata e fissa, in fase rescissoria, l’udienza per l’esame del ricorso.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 395 c.p.c. – Casi di revocazione
- Art. 581 c.p.p. – Forma dell'impugnazione
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso
- Art. 625-bis c.p.p. – Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto