Sequestro preventivo, ricorso per cassazione ammesso solo per violazione di legge (Cass. pen. Sez. III n. 9930 del 12.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, nozione nella quale rientrano sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia i vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Ne consegue che i vizi di motivazione non radicali non sono deducibili in sede di legittimità. Inoltre, il terzo che non abbia titolo alla restituzione delle somme sequestrate è privo di interesse concreto e attuale a contestare la confiscabilità, la proporzionalità della misura e la sussistenza del fumus commissi delicti, con conseguente inammissibilità delle relative doglianze.
Il Fatto
Il Tribunale di Bologna, adito con richiesta di riesame ex art. 324 cod. proc. pen., confermava con ordinanza del 03.06.2024 il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del medesimo Tribunale il 13.05.2024. Il provvedimento era finalizzato alla confisca per sproporzione delle somme di danaro rinvenute nella disponibilità dell’indagato, in relazione al reato di illecita detenzione di cocaina.
I genitori dell’indagato proponevano ricorso per cassazione, lamentando la violazione di legge e il vizio di motivazione sotto quattro profili: la riferibilità delle somme all’indagato, l’assenza di un reato idoneo a creare illecita accumulazione di ricchezza, la sussistenza del fumus commissi delicti e l’omessa motivazione sulla proporzionalità della misura.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi. Quanto al primo motivo, richiama il consolidato insegnamento secondo cui il ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, comprendendosi in tale nozione i vizi della motivazione solo quando siano così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito (Sez. 2 n. 49739 del 10.10.2023).
Nel caso di specie, il Tribunale ha diffusamente illustrato le ragioni della conferma del sequestro, evidenziando il rinvenimento dell’ingente somma all’interno della camera dell’indagato, l’assenza di chiarimenti sulla collocazione e sulla presenza in casa di somme consistenti, la mancata rivendicazione delle somme al momento del sequestro e l’incompatibilità del danaro con la dichiarata assenza di redditi. Il percorso argomentativo risulta coerente e non apodittico, con la conseguenza che eventuali vizi della motivazione non sarebbero stati deducibili in questa sede.
Quanto alle ulteriori doglianze, concernenti la confiscabilità delle somme, la proporzionalità dell’intervento ablativo e la sussistenza del fumus commissi delicti, la Corte rileva il difetto di interesse in capo ai ricorrenti. Al di là della questione, controversa, della possibilità per i terzi interessati di contestare i presupposti del sequestro, rileva che l’accertata manifesta infondatezza del primo ordine di rilievi — volto a rivendicare le somme — non può che implicare l’insussistenza di un diritto dei ricorrenti alla loro eventuale restituzione.
La Corte richiama sul punto il tradizionale orientamento negativo (Sez. 2 n. 41861 del 03.10.2024) e quello contrario (Sez. 6 n. 15673 del 13.03.2024), senza risolvere il contrasto, poiché il difetto di interesse è assorbente. Ne deriva la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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