Colloqui riservati al coniuge del detenuto e illegittimità costituzionale (Cass. pen. Sez. IV n. 23129 del 23.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
I provvedimenti che decidono sulle istanze di colloquio dei detenuti sono ricorribili per cassazione ai sensi dell’art. 111, settimo comma, Cost. Il parametro del controllo di legittimità è costituito dalla norma nel suo significato vigente, quale risulta dagli interventi della Corte costituzionale: le sentenze manipolative, nelle forme additive, sostitutive o ablative, sostituiscono la regula iuris originaria con quella conforme a Costituzione, immediatamente vincolante per il giudice comune. L’applicazione del testo non più vigente o l’omessa considerazione degli elementi introdotti dalla Consulta integra violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., e non difetto di motivazione, investendo il momento della sussunzione. Il diniego dei colloqui riservati non può fondarsi su valutazioni astratte desunte dal solo curriculum criminale, ma richiede un giudizio prognostico sul pericolo attuale, ancorato a elementi fattuali concreti. Il matrimonio celebrato in carcere non è ostativo e non impone di verificare la pregressa convivenza, richiesta solo per i rapporti non formalizzati.

Il Fatto

Il Tribunale di Locri ha rigettato l’istanza con cui un detenuto, imputato in un procedimento pendente, chiedeva di essere autorizzato a svolgere colloqui riservati con la moglie, senza il controllo a vista del personale di custodia, in riferimento all’art. 18 della legge n. 354/1975 e alla sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2024. Il giudice di merito ha valorizzato la pericolosità sociale del detenuto, desunta dalle condanne definitive per associazione a delinquere di tipo mafioso e per omicidio, nonché dalla pendenza di un ulteriore processo, e ha escluso il presupposto della pregressa e stabile relazione di convivenza, rilevando che il matrimonio era stato celebrato in carcere.

Avverso l’ordinanza il detenuto ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: erronea applicazione dell’art. 18 ord. pen. alla luce della pronuncia delle Consulta e degli artt. 3, 27, terzo comma, Cost. e art. 8 CEDU; illogicità e contraddittorietà della motivazione sul legame affettivo. Il Procuratore generale ha concluso per l’annullamento con rinvio.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla qualificazione del vizio. Al di là dell’intitolazione dei motivi, entrambi si risolvono in una denuncia di violazione di legge, perché attengono alla corretta lettura, da parte del giudice procedente, della sentenza dichiarativa di illegittimità costituzionale. La nozione di “legge”, quale parametro del controllo di legittimità, non si esaurisce nel dato testuale originario, ma comprende la norma nel suo significato vigente, quale risulta anche dagli interventi del giudice delle leggi.

Da qui il principio: le sentenze manipolative incidono direttamente sul contenuto precettivo della disposizione, sostituendo la regula iuris originaria con quella conforme a Costituzione. Il parametro nel giudizio di legittimità è dunque la disposizione come risultante dall’intervento costituzionale. L’applicazione della norma non più vigente o l’omessa considerazione degli elementi integrativi o sostitutivi integra un error in iudicando, denunciabile ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., e non un vizio di motivazione, perché non rileva il percorso argomentativo del giudice ma la corretta individuazione della norma regolatrice.

Nel merito, la Corte richiama la sentenza n. 10 del 2024, che ha dichiarato illegittimo l’art. 18 ord. pen. nella parte in cui non prevede che il detenuto possa essere ammesso a svolgere i colloqui con il coniuge, la parte dell’unione civile o la persona stabilmente convivente senza il controllo a vista. La Consulta ha ravvisato una compressione sproporzionata della dignità della persona, salvo che sussistano ragioni di sicurezza o esigenze di ordine e disciplina, o specifiche finalità giudiziarie rispetto all’imputato. Il punto 7 della motivazione ammette in senso ostativo la pericolosità sociale, ma la giurisprudenza di legittimità ha precisato che il diniego non può fondarsi su valutazioni astratte desunte dal solo curriculum criminale: occorre un giudizio prognostico sul pericolo attuale, desunto da elementi fattuali concreti.

Quanto al secondo profilo, il punto 6.1.5 della pronuncia costituzionale richiede la verifica dello stabile legame affettivo, in particolare dell’effettività della pregressa convivenza. Ma il punto 4.2.1 affronta l’ipotesi del matrimonio contratto in carcere, evocando l’immagine dei “matrimoni bianchi” e la contraddizione con l’art. 3, primo comma, n. 2), lett. f), della legge n. 898/1970. Il dato della celebrazione in carcere non è dunque ostativo. La parte dispositiva, con l’uso della disgiuntiva “o”, conferma che la mancanza di pregressa convivenza non preclude i colloqui con il coniuge, richiedendosi la stabilità del legame solo per i rapporti more uxorio.

Applicando tali principi, l’ordinanza non ha fatto buon governo delle regole: quanto alla pericolosità, il Tribunale l’ha desunta dai precedenti con un accenno solo incidentale all’imputazione pendente, senza indicare le specifiche ragioni di sicurezza ostative; quanto alla convivenza, ha valorizzato il solo dato formale del matrimonio celebrato in carcere. L’ordinanza è quindi annullata con rinvio al Tribunale di Locri per nuovo esame.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *