Inammissibile il ricorso sul dolo di omicidio e sulla dosimetria (Cass. pen. Sez. I n. 5180 del 10.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di omicidio tentato, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell’imputato, ai fini dell’accertamento dell’animus necandi assume valore determinante l’idoneità dell’azione, apprezzata in concreto con prognosi formulata ex post ma riferita alla situazione che si presentava ex ante all’imputato al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso. La motivazione del giudice di merito che si confronti con le discrasie tra le dichiarazioni dei testi, spiegandole e rilevandone l’estraneità al nucleo centrale del racconto, non è sindacabile per illogicità. La determinazione della pena base in misura inferiore alla media edittale non richiede specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi e oggettivi elencati dall’art. 133 cod. pen.
Il Fatto
La Corte d’appello di Torino, con sentenza del 2 luglio 2024, riduceva la pena inflitta dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino al ricorrente per il tentato omicidio di un’altra persona, fissandola in quattro anni di reclusione con interdizione temporanea dai pubblici uffici. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, l’imputato, nel corso di una colluttazione, aveva rotto una bottiglia contro un cestino e aveva colpito la vittima con plurimi fendenti al capo, al collo e al busto.
Avverso la sentenza di appello l’imputato proponeva ricorso per cassazione, lamentando mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine all’elemento soggettivo del reato, oltre alla contraddittorietà della dosimetria sanzionatoria.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, i giudici rilevano che le censure sono del tutto generiche e che il provvedimento impugnato si confronta puntualmente con le critiche contenute nei motivi di appello circa le discrasie fra le dichiarazioni dei testi, riassumendole e mettendole a confronto per dare loro una spiegazione.
La Corte territoriale ha evidenziato come contraddizioni su dettagli marginali — quali il colore degli indumenti — non intaccano il nucleo centrale del racconto, poiché non vi è dubbio sull’identità dell’aggressore, fermato e identificato, né sulla provenienza del materiale ematico rinvenuto sui suoi abiti. Tutti i testi oculari hanno reso un racconto identico nel nucleo fondamentale: l’imputato afferrò una bottiglia, la ruppe volontariamente contro il cestino e, brandendola come arma impropria, si diresse urlando contro la vittima, attinta con plurimi colpi.
Tale ricostruzione esclude in radice l’accidentalità delle lesioni. L’atteggiamento violento perdurò durante l’intera colluttazione e anche all’arrivo delle forze dell’ordine. Dal provvedimento impugnato non emerge alcuna incertezza circa la sede dei colpi, tanto da evidenziare l’animus necandi in ragione della sede dei fendenti e della ferita inferta.
La Corte richiama e ribadisce l’insegnamento secondo cui, in tema di omicidio tentato, l’idoneità dell’azione va apprezzata in concreto con prognosi ex post riferita alla situazione ex ante (Sez. I n. 11928 del 29.11.2018). Quanto al secondo motivo, la doglianza è manifestamente infondata: la Corte territoriale ha dato ampia ragione della pena contenuta in ragione dello stato iniziale del tentativo, contemperandola con la gravità della condotta. Una pena base inferiore alla media edittale non richiede specifica motivazione sui criteri dell’art. 133 cod. pen. (Sez. V n. 35100 del 27.06.2019). All’inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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