Inammissibile il ricorso avverso la sentenza di concordato in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 3124 del 27.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Sono invece inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi di determinazione della pena non trasfusi nella illegalità della sanzione. L’annullamento d’ufficio resta possibile, indipendentemente dalla inammissibilità del ricorso, solo per la pena illegale.

Il Fatto

La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 26 settembre 2023, in parziale riforma della pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Rimini, ha rideterminato la pena inflitta all’imputato, sull’accordo delle parti, in anni cinque, mesi otto di reclusione ed euro 24.000,00 di multa per un reato in materia di sostanze stupefacenti.

Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza di una causa di non punibilità prevista dall’art. 129 cod. proc. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché proposto con motivo non consentito. Il parametro è la natura del concordato in appello: la sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. è impugnabile solo per i profili che attengono alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della pronuncia del giudice.

Restano fuori da questo perimetro, e sono quindi inammissibili, le censure sui motivi rinunciati, sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e sui vizi di determinazione della pena che non si siano tradotti in illegalità della sanzione, perché non rientrante nei limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge. La Corte richiama sul punto Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170-01 e Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102-01.

Il collegio sottolinea la diversa fisionomia del concordato in appello rispetto all’applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. Nel primo caso l’accordo si innesta sulla rinuncia ai motivi di impugnazione, con conseguente impossibilità di contestare la responsabilità e la qualificazione giuridica del fatto; nel secondo abbraccia anche i termini dell’accusa, con la possibilità di ricorrere in cassazione pure sulla qualificazione giuridica.

Ne deriva che le ipotesi di annullamento ex art. 599-bis cod. proc. pen. sono più limitate di quelle previste dall’art. 448-bis cod. proc. pen., riguardando essenzialmente la pena illegale. Quest’ultima costituisce l’unico caso in cui la Corte, indipendentemente dalla inammissibilità del ricorso, purché non tardivo, deve procedere d’ufficio all’annullamento della sentenza impugnata, come affermato da Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Rv. 277196-01.

La declaratoria di inammissibilità va pertanto pronunciata «senza formalità», ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. All’inammissibilità seguono per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata in euro 4.000,00 in ragione dell’elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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