Obblighi documentali e custodia armi nel Tiro a Segno (Cass. pen. Sez. 1 n. 7662 del 26.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il presidente di una Sezione del Tiro a Segno Nazionale è gravato da obblighi documentali e di vigilanza che includono anche le armi a bassa potenzialità offensiva, come le carabine ad aria compressa con energia cinetica inferiore a 7,5 joule. Tali armi, non essendo giocattolo, devono essere annotate nell’inventario delle armi in dotazione previsto dall’art. 31 della legge n. 110/1975, nonostante l’esonero dall’obbligo di denuncia previsto dal D.M. n. 362/2001. La contravvenzione di omessa diligente custodia è integrata anche da contegni meramente colposi o negligenti. Il giudice di merito che accolga acriticamente la versione difensiva su circostanze decisive, senza attivare i poteri istruttori d’ufficio, incorre in un vizio di motivazione.
Il Fatto
Al presidente della Sezione di Saluzzo del Tiro a Segno Nazionale era contestata la contravvenzione di cui all’art. 31, commi terzo e quinto, in relazione all’art. 20 della legge n. 110/1975, per non aver curato l’aggiornamento dell’elenco degli iscritti, la corretta tenuta dell’inventario delle armi — dove non risultavano inserite due carabine ad aria compressa cal. 4,5 — la registrazione del carico e scarico munizioni e la diligente custodia delle armi, essendo stata rinvenuta una pistola occultata dietro la rastrelleria dei fucili.
Il Tribunale di Cuneo assolveva l’imputato con la formula perché il fatto non sussiste, ritenendo indimostrata l’irregolare tenuta dei registri, non soggette ad annotazione le carabine ad aria compressa e non configurabile la violazione dell’obbligo di custodia. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati tutti e tre i motivi di ricorso. In relazione al primo, ha giudicato illogica la motivazione del Tribunale che aveva aderito alla tesi difensiva dell’esistenza di registri informatici, senza spiegare perché in sede di ispezione fossero stati esibiti solo documenti cartacei e senza attivare i poteri istruttori officiosi per verificare un profilo decisivo.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha chiarito che la nozione di “armi” contenuta nell’art. 31, comma terzo, lett. b), legge n. 110/1975 non è limitata alle armi comuni da sparo ma include anche le armi a bassa potenzialità offensiva di cui al D.M. n. 362/2001, soggette a immatricolazione e punzonatura. Tali armi, pur essendo di libera vendita quando l’energia cinetica è inferiore a 7,5 joule, non sono giocattolo e presentano una intrinseca potenzialità offensiva, come già affermato da Sez. 1, n. 38343 del 2021. La loro destinazione all’uso nei poligoni impone la rigorosa vigilanza cui sono preordinati gli obblighi documentali.
Sul terzo motivo, la Corte ha precisato che l’esplicito richiamo all’art. 20, primo comma, della legge n. 110/1975 onera il presidente di un dovere di custodia da adempiere con ogni diligenza, anche tramite l’adozione di efficienti difese antifurto. La contravvenzione è pertanto integrata anche in presenza di contegni meramente negligenti o colposi; l’eventuale caduta accidentale della pistola non esclude quindi il perfezionamento del reato. La sentenza è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Cuneo in diversa persona fisica.
Nota della Redazione
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