Omissione di atti d’ufficio: la competenza fonda l’obbligo di risposta (Cass. pen. Sez. VI n. 4526 del 04.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il reato di rifiuto di atti di ufficio, di cui all’art. 328, comma 2, cod. pen., presuppone che il pubblico ufficiale interpellato sia competente a emettere l’atto richiesto. L’obbligo di rispondere al privato non può prescindere dalla competenza, quale risulta dalla norma extrapenale applicabile. L’affidamento ingenerato nel privato da una precedente interlocuzione con l’ente non fonda un obbligo giuridico di provvedere, né, a fortiori, l’elemento oggettivo del reato. Parimenti non integra il dolo l’esistenza, al momento del fatto, di un contrasto giurisprudenziale sulla competenza, poiché manca la consapevolezza dell’obbligo di compiere l’atto dell’ufficio.

Il Fatto

La vicenda riguarda l’omessa risposta a un’istanza presentata al Comune di Aragona ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, finalizzata alla corresponsione dell’indennità di occupazione di un fondo occupato sine titulo dall’ente dagli anni ottanta. Il ricorrente, responsabile del competente settore comunale, era stato riconosciuto responsabile del reato di cui all’art. 328, comma 2, cod. pen. e condannato, prima dal G.U.P. del Tribunale di Agrigento e poi, in appello, dalla Corte di appello di Palermo.

Avverso la sentenza di secondo grado l’imputato ha proposto ricorso per cassazione. La questione centrale attiene alla competenza a dare corso alla procedura richiesta, dopo che il Comune era stato dichiarato in stato di dissesto e si era insediato l’Organismo Straordinario di Liquidazione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla premessa che, ai fini della fattispecie, il pubblico ufficio interpellato deve essere titolare della competenza in ordine al provvedimento richiesto. Richiama il principio secondo cui, nel caso di mancata apertura di un procedimento amministrativo, il reato non sussiste di fronte a qualsiasi domanda, ma solo quando, in base alle fonti che disciplinano l’attività amministrativa, esista un obbligo di procedimento derivante dall’idoneità della domanda.

La sentenza impugnata aveva fondato la responsabilità sull’omessa risposta all’istanza, pur riconoscendo che la competenza a emettere il provvedimento si radicava in capo all’O.S.L. Il giudice di appello aveva ravvisato l’obbligo di risposta nell’affidamento ingenerato nel privato dalla precedente interlocuzione con l’ente, scindendo l’obbligo dalla competenza e individuando un atto di ufficio diverso da quello terminativo della procedura.

La Corte ritiene tale assunto privo di fondamento. Il rilievo dell’affidamento esprime un’inversione logico-giuridica: attraverso di esso si individua la competenza e, quindi, l’obbligo giuridico del pubblico ufficiale, mentre è la competenza a fondare l’obbligo. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, si ricorda che il silenzio-inadempimento presuppone uno specifico obbligo di provvedere in capo all’amministrazione titolare della competenza. I principi di collaborazione e buona fede di cui all’art. 1, comma 2-bis, legge n. 241/1990 non possono fondare un obbligo di provvedere, né l’elemento oggettivo del reato.

Quanto alla competenza, il giudice di appello ha trascurato che essa non era univocamente affermata al momento del fatto, essendo oggetto del contrasto che l’Adunanza plenaria n. 15 del 2020 è stata chiamata a dirimere. La Corte ricostruisce il principio espresso dall’Adunanza plenaria: rientrano nella competenza dell’O.S.L. non solo le poste passive già contabilizzate, ma anche le obbligazioni che costituiscano conseguenza diretta ed immediata di fatti e atti di gestione pregressi alla dichiarazione di dissesto.

Ne deriva che l’omissione, consistente nella violazione dell’obbligo di comunicare la propria incompetenza, esula dalla fattispecie tipica, la quale richiede la mancata comunicazione delle ragioni del ritardo nel compimento dello stesso atto di ufficio. La pubblicità del presupposto dell’incompetenza rende inoltre ultronea la comunicazione al privato. Infine, il contrasto giurisprudenziale esistente al momento del fatto esclude il dolo, che consiste nella consapevolezza dell’obbligo di compiere l’atto. Conseguentemente la Corte annulla senza rinvio la sentenza perché il fatto non costituisce reato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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