Autonoma valutazione del Gip e nullità della misura per capi copiati (Cass. pen. Sez. 3 n. 14205 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, l’autonoma valutazione richiesta dall’art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. è osservata anche quando il giudice rinvia per relationem alla richiesta del pubblico ministero, purché dia conto del proprio esame critico degli elementi e delle ragioni per cui li ritiene idonei a giustificare la misura. L’eventuale nullità derivante dalla violazione di tale dovere, ai sensi dell’art. 309, comma 9, ultima parte, cod. proc. pen., non può essere emendata dal Tribunale del riesame. L’interesse all’impugnazione avverso una misura cautelare sussiste solo se l’esclusione di un’aggravante o la diversa qualificazione del fatto incida sull’an o sul quomodo della misura stessa. In sede di legittimità, una diversa interpretazione di un’intercettazione è proponibile solo in presenza di un travisamento della prova decisivo e incontestabile.
Il Fatto
Con ordinanza del 09/10/2025, il Tribunale di Caltanissetta, investito della richiesta di riesame proposta dal ricorrente, aveva parzialmente accolto l’impugnazione avverso l’ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere, emessa dal G.i.p. in relazione a una pluralità di delitti in materia di stupefacenti, aggravati ai sensi dell’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, nonché di reati in materia di armi. Il Tribunale aveva escluso l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., confermando nel resto il provvedimento genetico.
Avverso tale ordinanza il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo plurimi motivi: contestava la ritenuta partecipazione all’associazione, la sussistenza della gravità indiziaria in relazione ai singoli episodi di cessione, l’omessa motivazione su alcuni capi per i quali il G.i.p. aveva integralmente trascritto la richiesta del P.M. con il metodo del “copia e incolla”, la configurabilità del porto abusivo e la sussistenza delle esigenze cautelari.
La Motivazione della Corte
La Corte osserva che il ricorso è parzialmente fondato con riguardo alle doglianze “preliminari”. Da un lato, il Tribunale non aveva risposto alle censure difensive relative ai capi 26), 27) e 28); dall’altro, per i capi 15), 16), 17), 29) e 30), l’ordinanza genetica non conteneva alcuna autonoma valutazione del giudice, essendosi il G.i.p. limitato a riprodurre la richiesta del P.M. senza alcuna aggiunta motivazionale.
Quanto al difetto di autonoma valutazione, gli ermellini richiamano il principio per cui la motivazione per relationem è legittima solo se il giudice dia conto del proprio esame critico. Nel caso di specie, la circostanza che per alcuni capi tale valutazione fosse stata adeguatamente svolta non consente di inferire automaticamente il rispetto del dovere per tutti gli altri. Le argomentazioni del Tribunale, che aveva ritenuto sufficiente la “lettura complessiva” dell’ordinanza, sono giudicate generiche e apodittiche. La Corte annulla l’ordinanza per i capi menzionati, con rinvio al Tribunale per verificare se il G.i.p. abbia realmente adempiuto al dovere, evitando la nullità di cui all’art. 309, comma 9, cod. proc. pen., non emendabile dal giudice del riesame.
Per le residue censure, la Suprema Corte ribadisce che il controllo di legittimità non comprende il potere di revisione degli elementi fattuali e dello spessore degli indizi, essendo circoscritto alla verifica della congruità delle argomentazioni e dell’assenza di illogicità evidenti. Le doglianze relative alla partecipazione associativa e ai singoli episodi di cessione prospettano una diversa lettura delle risultanze captative, che non supera lo scrutinio di ammissibilità in assenza di un travisamento decisivo e incontestabile.
In relazione alle aggravanti contestate per il reato associativo, la Corte dichiara il difetto di concreto interesse, poiché la loro esclusione non incide sull’an o sul quomodo della misura. Analogamente inammissibili sono le censure sulle esigenze cautelari, essendo stata congruamente motivata dal Tribunale la sussistenza del pericolo di recidiva e il superamento della presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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