Uso di targa contraffatta e volontarietà dell’uso del sigillo (Cass. pen. Sez. VII n. 19495 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di cui all’art. 468 cod. pen. la condotta di chi faccia uso di una targa automobilistica sulla quale sia apposto un sigillo contraffatto, purché l’uso del sigillo contraffatto sia volontario. La volontarietà dell’uso costituisce, infatti, elemento integratore della fattispecie penale, distinguendola dalle ipotesi di mera circolazione, che restano assoggettate agli illeciti amministrativi previsti dall’art. 100, commi 10, 12, 13 e 14, d.lgs. n. 285/1992. La norma codicistica prevale, per la sua natura sussidiaria e per il richiamo espresso dell’art. 100, comma 14, cod. strada, sulle sanzioni amministrative.
Il Fatto
Il Tribunale di Catania aveva dichiarato la penale responsabilità di un imputato per il delitto di cui all’art. 468 cod. pen., per aver fatto uso di una targa automobilistica recante un sigillo di Stato contraffatto, senza tuttavia essere concorso nel reato di contraffazione del sigillo. La Corte d’appello di Catania aveva confermato la sentenza di primo grado. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi. Con il primo, ha sostenuto che la sua condotta, consistita nella costruzione di una targa interamente nuova, sarebbe stata sanzionata solo come illecito amministrativo ai sensi dell’art. 100, commi 10, 12 e 13, d.lgs. n. 285/1992, norma ritenuta prevalente per maggiore tassatività. Con il secondo motivo, ha eccepito che la sua condotta avrebbe dovuto essere inquadrata nella meno grave fattispecie di cui all’art. 489 cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che il primo motivo di ricorso era inammissibile in quanto non deducibile in sede di legittimità. Le censure, riproponendo pedissequamente le difese già sviluppate nell’appello, non contenevano una critica argomentata alla sentenza impugnata, ma si risolvevano in una mera reiterazione, risultando così prive della specificità richiesta dall’art. 581 cod. proc. pen..
Nel merito, la Corte ha richiamato il consolidato orientamento di legittimità sul rapporto tra il delitto di cui all’art. 468 cod. pen. e gli illeciti amministrativi in materia di circolazione stradale. L’elemento discretivo è individuato nella volontarietà dell’uso del sigillo contraffatto: quando tale uso è volontario, è integrata la fattispecie penale, essendo irrilevante che la targa sia stata interamente costruita da chi la utilizza, mentre la mera circolazione con targa irregolare, in assenza di tale elemento, è assoggettata alle sanzioni amministrative di cui all’art. 100, comma 14, d.lgs. n. 285/1992, che espressamente rinvia al codice penale per le ipotesi di falsificazione, manomissione o alterazione delle targhe.
Quanto al secondo motivo, relativo alla qualificazione giuridica del fatto, la Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato. La sentenza impugnata non presentava alcun vizio di motivazione, avendo la Corte territoriale correttamente applicato il criterio della volontarietà dell’uso, mutuato dalla giurisprudenza di legittimità, per distinguere la fattispecie penale di cui all’art. 468 cod. pen. dagli illeciti amministrativi, senza che tale applicazione “parallela” integrasse il vizio di motivazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
La Corte ha pertanto dichiarato l’inammissibilità del ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen..
Nota della Redazione
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